Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.8 informazione e cultura |
Data: | 06/08/1996 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Piemonte ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformità e secondo le norme della legge regionale 22 gennaio 1976, n. 7, «Attività della Regione [...] |
Art. 2. 1. Il programma di cui all'articolo 1 può comprendere tutte le attività di cui all'articolo 2 della legge regionale 7/1976, ed ogni altra iniziativa che risponda alle finalità di detta legge |
Art. 3. 1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, si avvale della Commissione Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4 |
Art. 4. 1. L'Ufficio di Presidenza costituisce, con propria deliberazione, una Commissione Scientifica composta da studiosi di diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie comunque [...] |
Art. 5. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 250.000.000 e per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000 |
Art. 6. 1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della legge regionale n. 7/1976 |
§ 3.8.18 – L.R. 6 agosto 1996, n. 57. [1]
Attività della Regione Piemonte per il 50° anniversario della Repubblica e della Costituzione e per il 25° anniversario dello Statuto della Regione Piemonte. [2]
(B.U. 14 agosto 1996, n. 33).
1. La Regione Piemonte ad integrazione delle iniziative attuate, promosse e sostenute in conformità e secondo le norme della
2. Per realizzare tali celebrazioni, la Regione Piemonte attua, promuove e sostiene attività finalizzate a diffondere ed approfondire la conoscenza delle vicende storiche che precedettero ed accompagnarono la nascita della Repubblica, del contesto sociale, economico e politico nel quale si svolsero i lavori dell'Assemblea Costituente, dei diversi apporti ideali e culturali che confluirono nel testo costituzionale, dei contenuti giuridici e del significato più generale delle principali norme sancite dalla Carta Costituzionale; a promuovere la riflessione della comunità piemontese sui valori di libertà, pace, solidarietà e giustizia sociale, racchiusi in particolare nei «Principi fondamentali» e nei «Diritti e doveri dei cittadini» che esprimono la traduzione nella Costituzione della Repubblica della coscienza civile e delle speranze della nuova Italia democratica nata dalla lotta di liberazione.
3. Il programma delle attività attuate, promosse e sostenute dalla Regione Piemonte per le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana e della Costituzione e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte è definito e realizzato secondo le norme della presente legge che, limitatamente a questo specifico compito e per il periodo della sua validità, costituisce integrazione e modificazione della
1. Il programma di cui all'articolo 1 può comprendere tutte le attività di cui all'articolo 2 della
2. L'elaborazione del programma, articolato in programma biennale di massima e programmi annuali, è affidata all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di seguito denominato Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato della Regione Piemonte per l'affermazione dei valori della Resistenza e dei principi della Costituzione Repubblicana istituito ai sensi della
3. Nel programma biennale di massima rientrano le attività, di livello sia regionale che locale, che per il loro rilievo culturale e istituzionale sono considerate più adatte a caratterizzare le celebrazioni del cinquantesimo anniversario della Repubblica Italiana, della Costituzione della Repubblica Italiana e del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte.
4. Nella formulazione del programma, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, tiene conto in particolare, delle proposte avanzate dalle Province del Piemonte, dai Comuni, dalle Comunità Montane, nonché da Enti e Associazioni culturali.
5. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, individua nel programma le iniziative proprie e quelle per le quali si propone la partecipazione, il sostegno o l'adesione.
6. L'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, promuove il programma biennale di massima, e, sentita la Commissione consiliare competente, lo approva e ne cura la realizzazione.
1. Per l'elaborazione del programma biennale, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, si avvale della Commissione Scientifica costituita ai sensi dell'articolo 4.
2. Per sovraintendere alle iniziative, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, può avvalersi di una Commissione di coordinamento composta oltreché da una rappresentanza del Comitato medesimo, dall'Assessore a ciò delegato dalla Giunta regionale e da un rappresentante di ogni Provincia del Piemonte. La Commissione di coordinamento è presieduta dal Presidente del Consiglio regionale o suo delegato.
3. Per curare la realizzazione del programma o di sue singole parti, l'Ufficio di Presidenza, sentito il Comitato, può istituire, con propria deliberazione, appositi gruppi di lavoro che operano in stretto raccordo con le strutture del Consiglio regionale.
1. L'Ufficio di Presidenza costituisce, con propria deliberazione, una Commissione Scientifica composta da studiosi di diritto costituzionale, di storia contemporanea e di materie comunque connesse o comunque esperti e pluralisticamente rappresentativi delle aree politico-culturali della società italiana. A tale Commissione è affidato il compito di coadiuvare l'Ufficio di Presidenza ed il Comitato nella elaborazione del programma biennale .
2. Per lo studio e la realizzazione di specifiche iniziative previste dal programma che richiedano prestazioni particolarmente qualificate, l'Ufficio di Presidenza può definire e attivare convenzioni o rapporti di consulenza con Enti, Associazioni culturali o singoli.
3. Per conseguire le finalità di cui all'articolo 1 attraverso il più ampio coinvolgimento della popolazione piemontese, l'Ufficio di Presidenza stabilisce rapporti permanenti o convenzioni, anche a titolo oneroso, con gli organi di informazione scritta locali e nazionali e con le emittenti radiotelevisive sia pubbliche che private.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1996 la spesa di lire 250.000.000 e per l'anno finanziario 1997 la spesa di lire 500.000.000.
2. Agli oneri conseguenti per l'anno finanziario 1996 si provvede con gli stanziamenti previsti al capitolo n. 10220 del bilancio regionale per il 1996. A tal fine lo stanziamento del predetto capitolo viene incrementato della somma di lire 250.000.000 mediante riduzione di pari importo del capitolo n. 15950 del bilancio per l'anno finanziario 1996.
3. Per l'attuazione della legge nell'anno 1997 si provvederà in sede di predisposizione del relativo bilancio.
4. Gli stanziamenti previsti per la legge vengono utilizzati per l'effettuazione delle iniziative di cui all'art. 1 nonché per la celebrazione del venticinquesimo anniversario dell'approvazione dello Statuto della Regione Piemonte e per la elaborazione della nuova Carta statutaria.
1. Per tutto quanto non espressamente normato dalla presente legge si applicano le norme, in quanto applicabili, della
2. La
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della
[2] Per una proroga della vigenza della presente legge, vedi l'art. 1 della