Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.6 assistenza scolastica |
Data: | 20/06/2003 |
Numero: | 10 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge |
§ 3.6.15 - L.R. 20 giugno 2003, n. 10. [1]
Esercizio del diritto alla libera scelta educativa.
(B.U. 26 giugno 2003, n. 26).
1. La Regione Piemonte garantisce l’esercizio del diritto alla libera scelta educativa delle famiglie e degli studenti secondo i criteri e le modalità stabilite nella presente legge.
2. La Regione provvede ad attribuire contributi all’educazione scolastica alle famiglie degli alunni che frequentano la scuola primaria e secondaria di primo e secondo grado nelle istituzioni scolastiche statali e nelle istituzioni scolastiche paritarie riconosciute ai sensi della
3. Il contributo è erogato, nei limiti delle risorse regionali disponibili, a parziale copertura delle spese sostenute e documentate relative alla frequenza e all’iscrizione, nonché per gli alunni portatori di handicap di quelle per il personale insegnante di sostegno.
4. Il contributo di cui al comma 3 è complementare e cumulabile con gli altri previsti dalla normativa statale e regionale in materia di diritto allo studio e all’assistenza scolastica.
5. Le modalità di attuazione del contributo regionale all’educazione scolastica e l’importo massimo erogabile sono determinati con regolamento della Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare.
6. Il regolamento deve determinare inoltre:
a) il limite di reddito complessivo imponibile del nucleo familiare richiedente in modo da favorire l’esercizio effettivo del diritto alla libera scelta educativa per le famiglie in condizioni di maggiore svantaggio economico e per le quali l’incidenza della spesa scolastica sul reddito complessivo sia più elevata;
b) la quota percentuale di copertura delle spese da articolare in più fasce proporzionali a corrispondenti livelli di reddito;
c) l’importo massimo differenziato per ordine e grado di istruzione è maggiorato per gli alunni in situazione di handicap o in condizioni di particolare svantaggio economico;
d) le spese di frequenza da classificare ammissibili ai fini dell’assegnazione del contributo;
e) le procedure e i termini di inoltro delle istanze.
7. Agli oneri previsti dalla presente legge, quantificati in euro 18.075.991,00 si fa fronte secondo quanto disposto dall’articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 36 della