Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 29/05/2009 |
Numero: | 16 |
Sommario |
Art. 1. (Principi) |
Art. 2. (Finalità) |
Art. 3. (Istituzione dei Centri) |
Art. 4. (Attività dei Centri) |
Art. 5. (Gratuità) |
Art. 6. (Competenze della Regione) |
Art. 7. (Competenze delle Province) |
Art. 8. (Competenze degli enti titolari dei Centri) |
Art. 9. (Coordinamento degli interventi) |
Art. 10. (Cumulabilità dei finanziamenti) |
Art. 11. (Clausola valutativa) |
Art. 12. (Norma finanziaria) |
§ 3.3.101 - L.R. 29 maggio 2009, n. 16. [1]
Istituzione di Centri antiviolenza con case rifugio.
(B.U. 4 giugno 2009, n. 22)
Art. 1. (Principi)
1. La Regione Piemonte, coerentemente con i principi della Costituzione e delle leggi vigenti, delle risoluzioni dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, della risoluzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e delle risoluzioni e programmi dell'Unione Europea riconosce che ogni tipo e grado di violenza sessuale, psicologica, fisica ed economica contro le donne costituisce una negazione del diritto all'inviolabilità alla libertà e alla dignità della persona.
Art. 2. (Finalità)
1. La Regione, al fine di garantire adeguato soccorso, sostegno e solidarietà alle donne vittime di maltrattamenti fisici e psicologici, di stupri e di abusi sessuali intra ed extra familiari, promuove l'istituzione e il funzionamento, sul proprio territorio, di Centri antiviolenza con case rifugio, d'ora in poi denominati Centri, in grado di assicurare alle donne in difficoltà, oltre all'accoglienza, percorsi di autonomia e di superamento del disagio.
2. La Regione eroga finanziamenti per la costituzione e la gestione dei Centri in favore degli enti di cui all'articolo 3 che li istituiscono secondo le modalità di cui alla presente legge.
Art. 3. (Istituzione dei Centri)
1. È istituito almeno un Centro per ciascuna provincia, quale luogo fisico di accoglienza, sostegno e offerta di residenza delle donne.
2. I comuni o gli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali di cui alla
3. L'istituzione dei Centri è deliberata dai comuni o dagli enti gestori delle funzioni socio-assistenziali.
4. I Centri presentano caratteri di funzionalità e sicurezza, sia per le donne ospitate e i loro figli sia per chi vi opera.
5. Ogni Centro è retto da un autonomo regolamento interno.
6. Le sedi dei Centri sono di norma di proprietà pubblica, comunale o provinciale o regionale.
7. I Centri assicurano il raccordo con gli enti e gli organismi pubblici e privati che si occupano delle problematiche di cui alla presente legge.
Art. 4. (Attività dei Centri)
1. I Centri svolgono le seguenti attività:
a) offrono, anche attraverso l'istituzione delle case rifugio, accoglienza ed ospitalità temporanea a donne sole o con figli nel rispetto delle differenze culturali e dell'esperienza di ciascuna, nella consapevolezza del significato e dell'impatto dell'appartenenza a diverse etnie, culture, religioni, classi sociali, orientamenti sessuali e identità di genere;
b) garantiscono sostegno pratico e aiuto per problemi psicologici, esistenziali, sanitari, assistenziali;
c) si attivano per il reinserimento sociale e lavorativo;
d) sensibilizzano l'opinione pubblica sulle violenze che le donne subiscono all'interno della famiglia e della società; promuovono indagini sulle caratteristiche della violenza alle donne, ai minori e alle minori e ricerche finalizzate all'individuazione delle strategie di prevenzione dei comportamenti violenti;
e) promuovono ricerche conoscitive e raccolta di dati statistici al fine di approfondire i contesti in cui la violenza è esercitata e subita;
f) propongono progetti di formazione permanente per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza.
2. I Centri svolgono le attività di cui al comma 1, garantendo la massima discrezione e riservatezza nei confronti delle donne, l'accessibilità e la costante pubblicizzazione dei servizi, il lavoro di rete con i servizi pubblici e privati del territorio e con le organizzazioni di donne.
Art. 5. (Gratuità)
1. Gli interventi e la permanenza nei Centri sono di norma gratuiti, fatta salva l'eventuale partecipazione alle spese da parte degli utenti e delle ospiti, da determinarsi sulla base dei criteri definiti dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 5.
Art. 6. (Competenze della Regione)
1. La Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, definisce con regolamento:
a) i criteri per l'istituzione dei Centri e per la concessione dei relativi finanziamenti;
b) gli standard strutturali e gestionali delle strutture destinate all'accoglienza delle donne vittime di violenza;
c) le linee indicative per l'attività di formazione permanente e di aggiornamento del personale dei Centri e di tutti coloro che con essi intervengono, anche in raccordo con gli Atenei piemontesi;
d) le modalità di accesso alla gestione dei Centri e loro funzionamento;
e) le modalità di raccordo con i servizi socio-assistenziali e sanitari, con i servizi di assistenza legale e alloggiativi e per il lavoro e la formazione, con le strutture educative e scolastiche operanti nel territorio e con l'associazionismo e le organizzazioni di volontariato;
f) gli standard di qualità dei servizi da aggiornare periodicamente;
g) i criteri per definire il personale necessario all'espletamento dei servizi comprese le professionalità specifiche richieste in rapporto alla tipologia dei Centri;
h) i criteri di valutazione interna ed esterna delle attività dei Centri.
2. La Giunta regionale, inoltre:
a) definisce un sistema unico di presa in carico dei casi di violenza da parte dei Centri e degli altri servizi di competenza regionale, al fine di pervenire ad un sistema unico di registrazione;
b) promuove e finanzia, all'interno delle strutture di pronto soccorso dei presidi ospedalieri, specifici Centri di soccorso per violenza sulle donne;
c) istituisce l'Osservatorio regionale sulla violenza contro le donne le cui competenze e modalità di funzionamento sono definite con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della competente commissione consiliare;
d) promuove, in collaborazione con le amministrazioni provinciali e comunali e con i Centri, campagne di sensibilizzazione e di informazione sul problema della violenza contro le donne.
Art. 7. (Competenze delle Province)
1. Le amministrazioni provinciali, ai fini della presente legge:
a) rilevano il fabbisogno e, sulla base delle proposte pervenute dagli enti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, pianificano la localizzazione dei Centri;
b) promuovono le forme di collaborazione previste all'articolo 6, comma 2, lettera d);
c) predispongono, nel rispetto delle linee guida di cui all'articolo 6, progetti di formazione permanente e organizzano corsi per coloro che operano nelle strutture e per il personale esterno che, per ragioni di lavoro, è a contatto con situazioni di violenza;
d) riferiscono annualmente all'assessorato regionale competente sull'andamento e sulla funzionalità dei Centri;
e) organizzano la raccolta dei dati provenienti dai singoli Centri e da altri organismi e li trasmettono all'Osservatorio regionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).
Art. 8. (Competenze degli enti titolari dei Centri)
1. Gli enti titolari dei Centri, di cui all'articolo 3, commi 2 e 3:
a) deliberano l'istituzione dei Centri e ne garantiscono la gestione;
b) garantiscono strutture adeguate in relazione alla popolazione e al territorio, anche di concerto o in associazione con altri soggetti pubblici e privati;
c) collaborano con la provincia di riferimento per l'istituzione e il consolidamento della rete istituzionale dei servizi da collegare con i Centri;
d) presentano al competente assessorato regionale, unitamente alle determinazioni assunte dalla provincia ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera a), le richieste di finanziamento dei progetti di istituzione e di gestione dei Centri, previa valutazione dei requisiti di qualità e di professionalità.
Art. 9. (Coordinamento degli interventi)
1. La presente legge opera in raccordo con gli interventi previsti dalla
2. Nell'esercizio delle competenze di cui all'articolo 6 della presente legge, la Regione tiene conto di quanto realizzato sulla base del piano regionale per la prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime.
Art. 10. (Cumulabilità dei finanziamenti)
1. I finanziamenti concessi ai sensi della presente legge sono cumulabili con quelli previsti da altre normative statali, regionali o comunitarie, purché non sia da queste diversamente stabilito, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme medesime.
Art. 11. (Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale rende conto al Consiglio delle modalità di attuazione della legge e dei risultati ottenuti in termini di contributo alla prevenzione, all'informazione e al supporto alle vittime di violenza.
2. A tal fine la Giunta regionale, trascorsi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge e con periodicità biennale, presenta alla commissione consiliare competente una relazione che contenga in particolare le seguenti informazioni:
a) come si è svolto il processo di istituzione dei Centri;
b) una descrizione dettagliata del funzionamento dei Centri, delle attività svolte e di tutte le iniziative promosse;
c) l'entità, il numero e la tipologia dei finanziamenti erogati dalla Regione per la gestione dei Centri;
d) qual è stato il funzionamento dei Centri di soccorso per la violenza sessuale di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 6;
e) l'evoluzione del problema dei maltrattamenti fisici e psicologici sulle donne in Piemonte attribuibile agli interventi previsti dalla legge;
f) i percorsi di reinserimento sociale individuando alcuni indicatori quali tempo trascorso nella casa rifugio, percorso lavorativo, rapporto con i figli.
3. La relazione prevista al comma 2 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
4. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti. Tali attività sono finanziate a valere sugli stanziamenti di cui all'articolo 12.
Art. 12. (Norma finanziaria)
1. Gli oneri per l'attuazione della presente legge sono quantificati nell'anno finanziario 2009 in 800.000,00 euro, in termini di competenza e di cassa, e sono ripartiti in 300.000,00 euro per la spesa corrente nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB19011 e in 500.000,00 euro per la spesa in conto capitale nell'ambito della UPB DB19012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009, alla copertura dei quali si fa fronte rispettivamente con le dotazioni finanziarie delle UPB DB09011 e DB09012 del bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009.
2. Per il biennio 2010-2011, agli oneri di cui al comma 1, si provvede con le risorse finanziarie individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della
[1] Abrogata dall'art. 29 della