Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 29/11/2004 |
Numero: | 37 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 73/1996). |
Art. 2. (Modifica all’articolo 3 della legge regionale 73/1996). |
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 73/1996). |
Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della legge regionale 73/1996). |
Art. 5. (Norma finale). |
§ 3.3.67 - L.R. 29 novembre 2004, n. 37.
Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1996, n. 73 (Finanziamento Residenze assistenziali, flessibili, Residenze sanitarie assistenziali, e interventi di manutenzione straordinaria alle strutture sanitarie).
(B.U. 2 dicembre 2004, n. 48).
Art. 1. (Modifica all’articolo 1 della
1. Il comma 1 dell’articolo 1 della
“1. La Regione, al fine di concorrere al superamento delle situazioni di difficoltà e di disagio sociale derivanti dalla costante crescita di soggetti, soprattutto anziani, affetti da diverse forme di disabilità, favorisce l’attivazione di Residenze assistenziali flessibili (RAF) e Residenze sanitarie assistenziali (RSA), concedendo contributi decennali a soggetti attuatori pubblici e privati che operano sul territorio regionale.”
Art. 2. (Modifica all’articolo 3 della
1. Il comma 3 dell’articolo 3 della
“3. L’espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 prelude alla successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali é stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l’Azienda sanitaria locale, secondo le modalità previste dall’articolo 29, comma 3, della
Art. 3. (Modifiche all’articolo 4 della
1. All’articolo 4, comma 2 della
2. Il comma 7 dell’articolo 4 della
“7. Con determinazione dirigenziale, a seguito del collaudo amministrativo e dell’autorizzazione al funzionamento del presidio, sono determinate in via definitiva le annualità del contributo.”
3. Il comma 9 dell’articolo 4 della
“9. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell’atto di concessione comporta la decadenza dal contributo.”
4. Dopo il comma 9 dell’articolo 4 della
“9-bis. Eventuali proroghe per la presentazione del progetto definitivo di cui al comma 2 e per l’inizio e l’ultimazione dei lavori possono essere concesse, dietro preventiva e motivata istanza, per un periodo di norma non superiore a nove mesi. Non rientrano nel computo delle proroghe i ritardi dovuti ad interruzione dei termini per sospensione dei lavori, approvazione di perizie, rescissione di contratti, contenzioso con le ditte appaltatrici e calamità naturali.”
Art. 4. (Modifiche all’articolo 5 della
1 Dopo il comma 3 dell’articolo 5 della
“4. E’ ammessa la trasformazione di una parte di posti letto RSA, finanziati ai sensi della presente legge, in posti letto da destinare ad attività sanitaria sulla base di criteri, procedure e modalità che la Giunta regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, definisce con proprio atto deliberativo.”.
Art. 5. (Norma finale).
1. La