§ 3.3.60 - L.R. 23 marzo 2004, n. 6.
Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:23/03/2004
Numero:6

§ 3.3.60 - L.R. 23 marzo 2004, n. 6. [1]

Politiche regionali integrate in materia di sicurezza.

(B.U. 25 marzo 2004, n. 12 - suppl. n. 1)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. La Regione Piemonte, in armonia con i principi costituzionali, attua e promuove politiche locali ed integrate per la sicurezza, per lo sviluppo di una diffusa cultura della legalità, della prevenzione e del recupero di fenomeni di devianza, mediante accordi di collaborazione istituzionale con lo Stato, gli Enti locali, le associazioni e le cooperative sociali operanti nel campo sociale e della valorizzazione del territorio.

     2. Ai fini di cui al comma 1 la Regione sostiene, attraverso la concessione di contributi, progetti volti a realizzare un sistema integrato di sicurezza del territorio improntato ai principi di solidarietà tra i cittadini.

 

     Art. 2. (Definizioni)

     1. Ai fini della presente legge si intendono per:

     a) "politiche locali per la sicurezza", azioni volte al conseguimento di una ordinata e civile convivenza nella città e nel territorio regionale;

     b) "politiche integrate per la sicurezza", azioni volte a fare interagire le politiche locali per la sicurezza con le politiche di contrasto alla criminalità e di sicurezza pubblica di competenza esclusiva dello Stato;

     c) "sistema integrato di sicurezza", politiche sociali, di sviluppo e di prevenzione sinergicamente finalizzate alla maggior sicurezza del territorio regionale anche con riferimento alla riduzione dei fenomeni di illegalità e di inciviltà diffusa.

 

Art. 3. (Priorità del sistema integrato di sicurezza)

     1. La Regione Piemonte nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 1 individua come prioritarie:

a) azioni integrate di natura preventiva;

b) pratiche di mediazione dei conflitti e di riduzione del danno;

c) educazione alla convivenza, nel rispetto del principio di legalità.

 

Art. 4. (Osservatorio regionale sulla sicurezza)

     1. E' istituito l'Osservatorio regionale sulla sicurezza dei cittadini, di seguito denominato Osservatorio, quale organo di coordinamento.

     2. L'Osservatorio ha sede presso la Presidenza della Giunta regionale e collabora con il Comitato tecnico-scientifico e la Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali, istituita ai sensi della legge regionale 20 novembre 1998, n. 34 (Riordino delle funzioni e dei compiti amministrativi della Regione e degli Enti locali).

     3. L'Osservatorio:

     a) elabora i dati e gli elementi rilevanti per l'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge;

     b) individua periodicamente i fenomeni di criminalità avvenuti per evidenziare in maniera analitica le diverse fattispecie criminose;

     c) fornisce supporto e consulenza tecnica nei confronti degli Enti locali, degli Enti pubblici, delle associazioni e delle organizzazioni operanti in materia di sicurezza.

 

Art. 5. (Comitato tecnicoscientifico)

     1. Il Comitato tecnico-scientifico, di seguito denominato Comitato, è istituito con decreto del Presidente della Giunta ed è composto da:

     a) Presidente della Giunta o da un suo delegato, che lo presiede;

     b) sei esperti che svolgono o abbiano svolto funzioni specifiche in materia di assistenza e politiche sociali, di Polizia locale e di sicurezza, di attività investigativa, giudiziaria e di Polizia giudiziaria, scelti dal Presidente della Giunta, secondo i criteri da stabilire con atto deliberativo della Giunta regionale.

     2. Con lo stesso atto di cui al comma 1, lettera b, vengono altresì indicati i soggetti che possono essere invitati alle riunioni del Comitato in base a specifiche esigenze tematiche.

     3. I componenti del Comitato durano in carica 5 anni.

 

    Art. 6. (Rapporti con la Conferenza permanente RegioneAutonomie locali)

     1. La Regione, al fine di realizzare gli obiettivi di cui all'articolo 1, promuove la propria attività di analisi e di studio in materia di sicurezza sul territorio piemontese in collaborazione con gli Enti locali e nel rispetto delle competenze ad essi attribuite.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 il Presidente della Giunta convoca, ai sensi della l.r. 34/1998, almeno due volte all'anno, la Conferenza permanente Regione-Autonomie locali al fine di:

     a) individuare le priorità in relazione alle politiche locali per la sicurezza, alle politiche integrate per la sicurezza ed al sistema integrato di sicurezza;

     b) relazionare sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge, nonchè sui risultati dell'Osservatorio.

     3. La Regione, sentito il parere della Conferenza permanente Regione-Autonomie locali, provvede a:

     a) promuovere e stipulare intese istituzionali di programma, accordi di programma ed altri accordi di collaborazione per realizzare specifiche iniziative di rilievo regionale nel campo della sicurezza;

     b) coordinare gli interventi raccordandoli con quelli degli organi dello Stato, responsabile dell'ordine e della sicurezza, per una efficace ed integrata presenza sul territorio.

 

Art. 7. (Rapporti con il Consiglio regionale)

     1. La Commissione consiliare competente esprime annualmente parere circa gli indirizzi formulati dalla Giunta regionale relativi agli interventi regionali per lo sviluppo del sistema integrato di sicurezza.

     2. Il Presidente della Giunta relaziona una volta all'anno al Consiglio regionale sullo stato della sicurezza nel territorio della Regione, nonchè sulla validità e sull'efficacia degli interventi attuati in esecuzione della presente legge.

 

Art. 8. (Istituzione della Fondazione piemontese per le vittime dei reati)

     1. La Regione è autorizzata, quale ente fondatore, a istituire la "Fondazione Piemontese per le vittime dei reati", di seguito denominata Fondazione.

     2. La partecipazione della Regione è subordinata alle seguenti condizioni:

     a) la Fondazione consegua il riconoscimento della personalità giuridica;

     b) lo statuto preveda la possibilità che alla Fondazione partecipino successivamente gli Enti locali ed altri soggetti pubblici o privati;

     c) la Fondazione persegua, senza fini di lucro, le finalità di cui al comma 4.

     3. Ogni due anni la Giunta regionale, ai fini di una verifica del perseguimento delle finalità di cui al comma 4, sottopone al Consiglio regionale una valutazione complessiva dell'attività svolta dalla Fondazione.

     4. La Fondazione interviene a favore delle vittime di reati, compresi gli appartenenti alle forze di polizia nazionali e alla polizia locale, qualora da delitti commessi nel territorio regionale ovvero nei confronti di cittadini ivi residenti derivi un danno gravissimo alla persona. La Fondazione interviene su richiesta del Sindaco del Comune in cui è avvenuto il fatto ovvero del Comune di residenza della vittima stessa. L'intervento della Fondazione è volto a limitare, nell'immediatezza del fatto o in un periodo congruamente breve, le più rilevanti situazioni di disagio personale o sociale della vittima o dei suoi familiari conseguenti al reato stesso. La Fondazione non può comunque intervenire nei casi in cui la vittima risulti con evidenza compartecipe del comportamento criminoso e richiederà la ripetizione delle somme versate o delle spese sostenute qualora tale evenienza sia accertata successivamente. A tal fine la Fondazione può richiedere informazioni alle amministrazioni pubbliche interessate.

     5. Il Presidente della Giunta è autorizzato a compiere gli atti necessari al fine di perfezionare la partecipazione della Regione alla Fondazione di cui al comma 1.

     6. I diritti inerenti alla qualità di fondatore della Regione sono esercitati dal Presidente della Giunta ovvero dall'Assessore competente per materia appositamente delegato.

     7. La Giunta regionale provvede alla nomina dei rappresentanti della Regione negli organi della Fondazione, secondo quanto stabilito dallo statuto della stessa.

     8. La Regione partecipa alla costituzione del fondo di dotazione della Fondazione.

     9. La Regione può, inoltre, attribuire annualmente alla Fondazione un contributo per le spese di funzionamento e per lo svolgimento delle relative attività. L'importo del contributo è determinato nell'ambito delle disponibilità annualmente autorizzate dalla legge di bilancio.

 

Art. 9. (Progetti di riqualificazione urbana)

     1. La Regione favorisce la progettazione dei Comuni per l'attuazione delle iniziative regionali, statali e comunitarie finalizzate al recupero delle aree urbane degradate.

     2. La Regione favorisce, nel rispetto della normativa regionale in materia, l'utilizzo degli strumenti di programmazione negoziata di cui all'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

     3. L'approvazione dei progetti di cui al comma 1, che comportano la necessità di apportare varianti agli strumenti urbanistici generali ed esecutivi, può avvenire mediante gli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

     4. Il Presidente della Giunta, per assicurare il coordinamento delle azioni inerenti le politiche locali per la sicurezza, promuove e approva con decreto gli accordi di cui al comma 3, secondo le procedure dell'articolo 34 del d.lgs. 267/2000.

 

Art. 10. (Progetti integrati per la sicurezza)

     1. La Regione, sentito il parere del Comitato, finanzia progetti integrati per la sicurezza elaborati dagli Enti locali, anche di concerto con i soggetti privati, dalle associazioni iscritte all'albo regionale che operano sul territorio regionale nel campo sociale e nella valorizzazione del territorio.

     2. I progetti di cui al comma 1 sono presentati dai Comuni singoli o associati, dalle Province, dalle Comunità montane, dalle Circoscrizioni, dalle associazioni legalmente costituite per la valorizzazione dei Comuni e dei quartieri, dalle organizzazioni di categoria, dai consorzi fra imprenditori, da istituzioni scolastiche, dalle organizzazioni operanti nel privato sociale.

     3. I progetti di cui al comma 1 possono prevedere una pluralità di azioni integrate fra di loro e comunque devono contenere almeno due dei seguenti interventi:

     a) investimenti per accrescere la vivibilità di aree degradate, in particolare quelle urbane o dove è più alto il rischio per la sicurezza dei cittadini;

     b) accrescimento della sicurezza nei territori di competenza dei piccoli comuni di pianura, collina e montagna;

     c) iniziative rivolte alla popolazione anziana, ai bambini e ai giovani;

     d) iniziative a favore di cittadini disabili, per la rimozione delle barriere architettoniche esistenti;

     e) dotazioni di impianti tecnologici per rendere più sicuri luoghi ed esercizi pubblici, artigianali e commerciali, escluse le tipologie distributive medie e grandi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 (Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59). Tale esclusione non vale per i centri commerciali organizzati con soli esercizi di vicinato;

     f) iniziative volte al recupero della prostituzione o ad attività di supporto dirette alla prevenzione dello spaccio di sostanze stupefacenti e di ogni altra attività illegale;

     g) iniziative rivolte alla diffusione ed alla affermazione della cultura della legalità.

     4. La Regione contribuisce altresì al finanziamento di convenzioni in materia di sicurezza che siano definite ai sensi dell'articolo 39 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione) tra il Ministero degli Interni e soggetti pubblici o privati per far fronte a situazioni di particolare disagio ed insicurezza sociale.

 

Art. 11. (Contributi)

     1. Le domande per l'erogazione dei contributi sono presentate alla Giunta regionale entro il 30 settembre di ogni anno.

     2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, stabilisce le risorse disponibili, le procedure per la presentazione, i criteri per l'ammissibilità delle domande, nonchè i criteri di priorità per l'erogazione dei contributi, anche sulla base di indicazioni formulate dal Comitato.

     3. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sulla base dei criteri fissati nella deliberazione di cui al comma 2, provvede alla definizione delle graduatorie delle domande ammesse al contributo ed alla determinazione delle modalità di erogazione dello stesso, nonchè alle assegnazioni sulla base della disponibilità di bilancio.

     4. Il contributo è concesso in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle spese ritenute ammissibili.

     5. Nella fase di prima applicazione, le domande di contributo devono essere presentate alla Regione entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione di cui al comma 2.

 

Art. 12. (Norma finanziaria)

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.000.000,00 per l'anno finanziario 2004.

     2. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si fa fronte ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 4 marzo 2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).


[1] Abrogata dall'art. 14 della L.R. 10 dicembre 2007, n. 23.