§ 3.3.46 - Legge regionale 4 agosto 1997, n. 43.
Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:04/08/1997
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Strutture ammissibili ai contributi).
Art. 3.  (Entità dei contributi).
Art. 4.  (Criteri per l'assegnazione dei contributi e modalità di presentazione delle domande).
Art. 5.  (Verifiche di congruità con la programmazione
Art. 6.  (Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1).
Art. 7.  (Modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2).
Art. 8.  (Vincolo di destinazione).
Art. 9.  (Disposizioni finanziarie).


§ 3.3.46 - Legge regionale 4 agosto 1997, n. 43. [1]

Promozione della rete di strutture socio-assistenziali destinate a persone disabili.

(B.U. 13 agosto 1997, n. 32 - suppl.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. Con la legge la Regione promuove il potenziamento della rete di strutture socio-assistenziali semiresidenziali e residenziali destinate a persone disabili.

 

     Art. 2. (Strutture ammissibili ai contributi).

     1. Per la realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione concede a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale per l'acquisto, la ristrutturazione, la nuova costruzione, gli arredi e le attrezzature di immobili destinati a:

     a) centri diurni socio terapeutici educativi (RAF diurne);

     b) centri diurni socio terapeutici educativi (RAF diurne), con nucleo di dieci posti di residenzialità notturna;

     c) residenze assistenziali flessibili (RAF).

     2. La Regione concede, altresì, a soggetti pubblici e privati contributi in conto capitale per l'attivazione, a favore di disabili intellettivi, di gruppi appartamento, inseriti in normali contesti abitativi, con una capacità massima di sei posti letto e con i requisiti strutturali previsti dalla normativa in materia di edilizia residenziale pubblica.

     3. I contributi di cui al presente articolo sono concessi a condizione che consentano il completo funzionamento delle strutture alle quali sono destinati.

 

     Art. 3. (Entità dei contributi).

     1. I contributi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, sono assegnati fino alla misura massima del 50 per cento dell'importo totale del progetto.

     2. I contributi destinati alle strutture di cui all'articolo 2, comma 2, variano da un minimo di lire 5 milioni a un massimo di lire 10 milioni per posto letto.

 

     Art. 4. (Criteri per l'assegnazione dei contributi e modalità di presentazione delle domande).

     1. I criteri per l'assegnazione dei contributi di cui all'articolo 2 e le modalità di presentazione delle domande sono individuati con deliberazione della Giunta regionale previo parere della Commissione consiliare competente, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge. I suddetti criteri terranno conto degli obiettivi del Piano regionale socio-assistenziale e del fabbisogno rilevato sul territorio.

     2. La deliberazione di cui al comma 1 individua, altresì, i requisiti gestionali dei gruppi appartamento ai fini della loro autorizzazione quali presidi socio-assistenziali.

     3. Le domande di ammissione ai contributi per la realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, devono essere corredate dalla seguente documentazione:

     a) titolo comprovante la proprietà o la disponibilità d'uso almeno ventennale dell'area o dell'immobile oggetto dell'intervento;

     b) statuto dell'ente o associazione richiedente, oppure, per i soggetti privati, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestante l'assenza di procedimenti concorsuali relativi agli istituti fallimentari;

     c) relazione illustrativa delle funzioni e delle caratteristiche organizzative e gestionali del presidio che consenta, in particolare, la valutazione dell'intervento sulla base dei criteri di cui al comma 1;

     d) progetto preliminare dell'intervento strutturale previsto, ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (Legge quadro in materia di lavori pubblici);

     e) atto formale di approvazione del progetto preliminare e della relativa copertura finanziaria.

     4. Le domande di ammissione ai contributi per le strutture di cui all'articolo 2, comma 2, devono essere corredate del titolo comprovante la proprietà o la disponibilità, per almeno sei anni, dell'immobile sede del gruppo appartamento, nonchè della documentazione di cui al comma 3, lettere b) e c).

     5. La documentazione comprovante la proprietà o la disponibilità dell'area dell'immobile oggetto dell'intervento, gli elementi dell'atto costitutivo e l'iscrizione alla Camera di Commercio, può essere sostituita dalle dichiarazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione ed autenticazione di firme) e dalle dichiarazioni temporaneamente sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 130 (Regolamento recante norme attuative della legge 4 gennaio 1968, n. 15 con particolare riferimento all'articolo 3 e ad altre disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive).

     6. I contributi sono assegnati con deliberazione della Giunta regionale contenente le graduatorie delle richieste ammissibili al finanziamento, l'elenco delle richieste escluse e l'ammontare del contributo destinato a ciascun intervento.

     7. L'Assessore regionale all'assistenza riferisce annualmente alla Commissione consiliare competente in merito all'attuazione della legge.

 

     Art. 5. (Verifiche di congruità con la programmazione

regionale).

     1. Gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, devono risultare congrui rispetto alle indicazioni della programmazione regionale e della legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 (Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali).

     2. La verifica di congruità è effettuata dal settore competente, previo parere favorevole dell'Azienda sanitaria locale (ASL) e del soggetto gestore dell'attività socio-assistenziale competente per territorio, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, della l.r. 62/1995. Nei pareri, rilasciati in base alle rispettive competenze, deve risultare che i presidi oggetto di intervento sono coordinati ed integrati nell'ambito della rete dei servizi sociali e sanitari del territorio in cui sono ubicati.

     3. L'espressione dei pareri favorevoli di cui al comma 2 è condizione necessaria per la successiva stipula di convenzioni tra i presidi ai quali è stato assegnato il contributo ai sensi della legge e l'ASL a garanzia dello svolgimento delle attività a rilievo sanitario.

 

     Art. 6. (Modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 1).

     1. La concessione dei contributi destinati alla realizzazione delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, in sede di approvazione del progetto definitivo, redatto ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della L. 109/1994 e presentato entro i termini stabiliti dall'atto di assegnazione.

     2. Il progetto definitivo di cui al comma 2 è corredato di:

     a) concessione edilizia e altri pareri tecnici previsti dalla legge;

     b) atto formale di approvazione degli elaborati di progetto e della relativa copertura finanziaria.

     3. Il settore competente provvede ad assumere entro sessanta giorni dalla presentazione del progetto definitivo, il parere del Servizio opere pubbliche e difesa del suolo o del Comitato regionale opere pubbliche, ai sensi della legge regionale 21 marzo 1984, n. 18 (Legge generale in materia di opere e lavori pubblici).

     4. Il decreto di concessione indica il termine di inizio dei lavori e stabilisce altresì il termine di ultimazione degli stessi conformemente a quanto previsto dal progetto definitivo.

     5. L'erogazione del contributo è effettuata con le seguenti modalità: 30 per cento alla stipula del contratto dei lavori, previa presentazione dell'atto di vincolo di cui all'articolo 8; 30 per cento allo stato di avanzamento pari al 30 per cento dei lavori appaltati; 30 per cento a fine lavori; 10 per cento alla presentazione del certificato di collaudo e del titolo di autorizzazione al funzionamento.

     6. Il mancato rispetto delle condizioni stabilite nell'atto di concessione comporta la decadenza dal contributo, salva l'eventuale proroga dei termini di inizio ed ultimazione lavori concessa dal Presidente della Giunta regionale per un periodo complessivo comunque non superiore a nove mesi.

     7. La Giunta regionale, nel pronunciare la decadenza dal finanziamento, dispone la cancellazione del relativo impegno ed il recupero delle somme eventualmente erogate. Nel caso sia stata realizzata solo una parte di opere, purchè consistente in un lotto agibile, la Giunta regionale può disporre la riduzione del contributo in misura corrispondente al costo delle opere realizzate.

 

     Art. 7. (Modalità di erogazione dei contributi di cui all'articolo 2, comma 2).

     1. I contributi di cui all'articolo 2, comma 2, sono erogati, in unica soluzione, ad avvenuta comunicazione dell'autorizzazione al funzionamento, quali presidi socio-assistenziali dei gruppi appartamento per i quali sono stati assegnati.

 

     Art. 8. (Vincolo di destinazione).

     1. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 1, per le quali vengono concessi i contributi, sono soggette al vincolo di destinazione d'uso socio-assistenziale della durata di venti anni.

     2. Il vincolo è reso pubblico mediante trascrizione presso la competente conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese dei beneficiari.

     3. La Giunta regionale, su richiesta motivata del soggetto interessato, può autorizzare il mutamento di destinazione d'uso dell'immobile, previa restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari all'1,5 per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei venti anni di vincolo di cui al comma 1.

     4. Le strutture immobiliari di cui all'articolo 2, comma 2, per le quali sono concessi i contributi, sono vincolate a mantenere la destinazione d'uso socio-assistenziale per la durata di sei anni. La destinazione d'uso è verificata mediante l'attività di vigilanza e l'inosservanza del vincolo determina la restituzione del contributo percepito ed il pagamento di una somma pari al 5 per cento dell'importo complessivo del contributo medesimo per ciascun anno mancante al raggiungimento dei sei anni.

     5. Per le suddette strutture è ammessa la possibilità di variazione d'uso per altra tipologia di utenza nell'ambito socio-assistenziale, in funzione di documentata necessità e a condizione che tale variazione non pregiudichi il soddisfacimento quali-quantitativo delle esigenze dei soggetti disabili.

 

     Art. 9. (Disposizioni finanziarie).

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1998 la spesa di lire 8 miliardi.

     2. Nel bilancio regionale per l'anno finanziario 1998 sono istituiti i seguenti capitoli:

     a) "Contributi a soggetti pubblici per la realizzazione di RAF e di RAF diurne per soggetti disabili", con la dotazione di lire 4 miliardi;

     b) "Contributi a soggetti privati per la realizzazione di RAF e di RAF diurne per soggetti disabili", con la dotazione di lire 2 miliardi;

     c) "Contributi a soggetti pubblici per l'attivazione di gruppi appartamento per disabili intellettivi", con la dotazione di lire 1 miliardo e 300 milioni;

     d) "Contributi a soggetti privati per l'attivazione di gruppi appartamento per disabili intellettivi", con la dotazione di lire 700 milioni.

     3. Tra i capitoli di bilancio di cui al comma 2 possono essere effettuate variazioni compensative con atto amministrativo.

     4. Alla spesa complessiva di lire 8 miliardi si fa fronte con la riduzione di pari ammontare della dotazione del capitolo 27170/98.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.