Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 23/12/1996 |
Numero: | 92 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Anticipo sul risarcimento). |
Art. 3. (Contributo finanziario per risanamento ambientale). |
Art. 4. (Norme finanziarie). |
Art. 5. (Urgenza). |
§ 3.3.42 – L.R. 23 dicembre 1996, n. 92. [1]
Interventi straordinari della Regione a seguito del disastro aereo dell'8 ottobre 1996 in San Francesco al Campo.
(B.U. 27 dicembre 1996, n. 52 - suppl.).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione partecipa ad iniziative di solidarietà verso le vittime del disastro aereo avvenuto l'8 ottobre 1996 nei pressi dell'Aeroporto di Torino-Caselle, favorendo l'acquisizione tempestiva del risarcimento dei danni materiali subiti nella circostanza dalle stesse o dai loro aventi causa.
Art. 2. (Anticipo sul risarcimento).
1. La Giunta regionale è autorizzata ad erogare, ai soggetti che possono vantare adeguato titolo per il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno subito, un anticipo corrispondente al 90 per cento dell'ammontare presunto del danno, sulla base di perizia asseverata predisposta da esperti individuati dalla Regione.
2. L'ammontare complessivo massimo dell'intervento regionale a tale titolo non può superare la somma di lire 2 miliardi e 500 milioni.
3. La Giunta regionale eroga il contributo di cui al comma 1 in un'unica rata, previa acquisizione di atto avente valore legale che preveda la cessione a favore della Regione del credito risarcitorio, definito o in via di definizione.
Art. 3. (Contributo finanziario per risanamento ambientale).
1. La Giunta regionale è altresì autorizzata ad erogare al Comune di San Francesco al Campo, Provincia di Torino, un contributo straordinario a fondo perduto di importo non superiore a lire 400 milioni quale compartecipazione regionale agli oneri di risanamento ambientale.
2. Fra gli oneri di cui al comma 1 può essere ricompreso il costo delle acquisizioni immobiliari che il Comune dovesse sostenere per facilitare il trasferimento di famiglie in zone a minor rischio.
Art. 4. (Norme finanziarie).
1. Alle spese di cui alla presente legge, complessivamente ammontanti a lire 2 miliardi e 900 milioni, si provvederà con riduzione di pari ammontare dello stanziamento di cui al capitolo 15950 del bilancio regionale 1996, quale modificato ed integrato con il provvedimento di variazione approvato dal Consiglio regionale in data 15 ottobre 1996.
2. Vengono contestualmente istituiti nel bilancio per l'esercizio 1996 i seguenti due nuovi capitoli di spesa, in termini di competenza e di cassa:
a) "Anticipo a privati per i crediti risarcitori acquisiti nei confronti di terzi per responsabilità per i danni provocati dal disastro aereo accaduto presso l'Aeroporto di Torino-Caselle in data 8 ottobre 1996", dell'ammontare di lire 2 miliardi e 500 milioni;
b) "Contributo straordinario al Comune di San Francesco al Campo per risanamento ambientale a seguito disastro aereo in data 8 ottobre 1996", dell'ammontare di lire 400 milioni.
3. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a procedere all'adozione dei relativi formali provvedimenti di iscrizione in bilancio dei capitoli di cui al comma 2.
4. Le somme che verranno introitate dalla Regione a titolo di cessionaria del credito risarcitorio saranno imputate, per il previsto ammontare di lire 2 miliardi e 500 milioni, ad apposito capitolo del bilancio 1997 avente la seguente denominazione:
a) "Recupero delle somme anticipate per il risarcimento del danno provocato dall'aereo caduto presso l'Aeroporto di Torino-Caselle in data 8 ottobre 1996".
Art. 5. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della