§ 3.3.41 - Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76.
Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:22/10/1996
Numero:76


Sommario
Art. 1. 1. L'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:
Art. 2. 
Art. 3. 1. L'articolo 18 della l.r. n. 18/1994 è sostituito dal seguente:
Art. 4. 1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 18/1994 sono inseriti i seguenti commi:
Art. 5. 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 18/1994 è inserito il seguente comma:
Art. 6. 


§ 3.3.41 - Legge regionale 22 ottobre 1996, n. 76.

Modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 «Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 "Disciplina delle Cooperative Sociali"».

(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).

 

Art. 1.

1. L'articolo 16 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 è sostituito dal seguente:

"Art. 16. - Finanziamenti a tasso agevolato

1. La Regione può concedere alle cooperative sociali un finanziamento a tasso agevolato, in concorso con gli istituti di credito, che copra fino al cento per cento delle spese riconosciute ammissibili, con una partecipazione massima regionale pari al settanta per cento delle spese ammesse e comunque per un importo non superiore a lire centocinquanta milioni.

2. Gli investimenti ammessi a finanziamento sono quelli relativi ad impianti, macchinari, attrezzature, automezzi, licenze, opere murarie ed arredi inerenti l'attività di impresa".

3. Gli investimenti di cui al comma 2 devono prevedere un incremento occupazionale di almeno una unità lavorativa, limitatamente a quelle cooperative che riceveranno un finanziamento annuo superiore ai cinquanta milioni, secondo i criteri che saranno definiti dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all'art. 21.

 

     Art. 2. [1]

[1. L'articolo 17 della l.r. n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 17. Costituzione di un fondo di rotazione

1. Al fine di consentire la concessione di finanziamenti a tasso agevolato, per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 16, la Giunta regionale stipula una convenzione avente l'obiettivo di affidare alla Finpiemonte S.p.A. la gestione di un fondo di rotazione.]

 

     Art. 3.

1. L'articolo 18 della l.r. n. 18/1994 è sostituito dal seguente:

"Art. 18. - Servizi di assistenza e spese di avviamento

1. Per le spese di avviamento connesse alla realizzazione del progetto di sviluppo, di cui all'articolo 14, da sostenere o già sostenute nel primo anno di esercizio dalle cooperative sociali di nuova costituzione, la Regione può, inoltre, concedere un contributo non superiore al cinquanta per cento della spesa riconosciuta ammissibile e per un importo non superiore a lire venti milioni.

2. Per spese di avviamento, di cui al comma 1, sono da intendersi: le spese di costituzione della cooperativa, l'acquisto di materie prime e semilavorati, il canone di locazione per gli immobili destinati alle attività produttive non superiore a mesi dodici.

3. In aggiunta ai contributi di cui all'articolo 14, ai finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 ed ai contributi di cui al comma 1, la Giunta regionale può concedere, secondo le modalità di cui ai commi 4 e 5, contributi in relazione alle spese sostenute per l'acquisizione di servizi di assistenza tecnico gestionale.

4. Il contributo, di cui al comma 3, è concesso fino ad un massimo del trenta per cento delle spese effettivamente sostenute e documentate e per un importo non superiore a lire dieci milioni.

5. Per servizi di assistenza tecnico gestionale sono da intendersi: l'analisi di mercato e l'accesso all'innovazione tecnologica nonchè gli investimenti di orientamento e di supporto alla gestione aziendale necessari all'avviamento delle iniziative produttive.

 

     Art. 4.

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. n. 18/1994 sono inseriti i seguenti commi:

"2 bis. Sono inoltre ammessi a fruire dei benefici di cui al comma 1 le cooperative sociali che abbiamo assunto con rapporto di lavoro a tempo indeterminato come soci lavoratori o come lavoratori dipendenti:

a) detenuti che prestino la loro opera all'interno degli istituti penitenziari;

b) detenuti ammessi al lavoro all'esterno come previsto dall'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modifiche ed integrazioni.

2 ter. Il contributo di cui al comma 2 bis può essere concesso, per un massimo di due anni, a partire dall'instaurarsi di regolare e documentato rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

 

     Art. 5.

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 20 della l.r. n. 18/1994 è inserito il seguente comma:

"1 bis. I finanziamenti a tasso agevolato di cui all'articolo 16 non sono cumulabili con i contributi di cui all'articolo 14 nè con le spese di avviamento riconosciute all'articolo 18, comma 1, per tutta la durata del progetto di sviluppo.

 

     Art. 6. [2]

[1. Dopo la lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. n. 18/1994 è inserita la seguente lettera:

"b bis) i criteri per l'utilizzo e l'accesso ai finanziamenti di cui all'articolo 16 nonchè il tasso di interesse da applicarsi ai fondi regionali.]


[1] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 16 novembre 2012, n. 13.

[2] Articolo abrogato dall'art. 5 della L.R. 16 novembre 2012, n. 13.