Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 23/01/1996 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Soggetti beneficiari). |
Art. 3. (Entità dei contributi). |
Art. 4. (Riparto dei fondi). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.3.39 - Legge regionale 23 gennaio 1996, n. 4. [1]
Spese riscaldamento stagione invernale 1995/96 - Interventi straordinari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli.
(B.U. 31 gennaio 1996, n. 5).
Art. 1. (Finalità).
1. La Regione Piemonte, al fine di assicurare il diritto dei cittadini al soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, dispone sostegni finanziari a favore dei singoli e dei nuclei familiari economicamente e socialmente più deboli al fine di contribuire alle spese di riscaldamento da essi sostenute.
Art. 2. (Soggetti beneficiari).
1. Possono beneficiare dei contributi regionali di cui alla legge singoli cittadini o nuclei familiari caratterizzati dalla presenza di persone anziane ovvero di soggetti portatori di handicap ovvero di minori, che abbiano diritto all'assistenza economica continuativa secondo i criteri definiti dai singoli soggetti gestori delle attività di assistenza economica.
2. Ai fini dell'assegnazione dei contributi per la stagione invernale 1995-1996, i beneficiari sono individuati tra i soggetti che presentano richiesta di assistenza economica continuativa entro il 31 gennaio 1996 e che ne abbiano diritto secondo i criteri di cui al comma 1.
Art. 3. (Entità dei contributi).
1. I contributi di cui alla legge sono erogati, per la stagione invernale 1995-1996, nella misura massima di lire 400 mila per ogni nucleo familiare, secondo i criteri e le modalità che saranno individuate con apposito provvedimento della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente.
2. Annualmente la Giunta regionale con proprio atto definisce criteri e modalità nonché l'ammontare massimo erogabile per l'anno di riferimento.
Art. 4. (Riparto dei fondi).
1. I fondi destinati ai contributi sono ripartiti, con deliberazione della Giunta regionale, tra i soggetti gestori delle attività di assistenza economica, che provvederanno ad erogarli ai soggetti beneficiari.
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Per l'attuazione della legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 2 miliardi 600 milioni.
2. Ai corrispondenti oneri finanziari si provvede mediante istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'anno 1996 di apposito capitolo con la denominazione «Assegnazione di contributi a favore di cittadini con redditi insufficienti per sostenere le spese di riscaldamento», con la dotazione di lire 2 miliardi 600 milioni e mediante riduzione di pari importo del capitolo 11950.
3. Per gli anni successivi la dotazione del capitolo di cui al comma 2 sarà definita dalle leggi di approvazione del bilancio.
Art. 6. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
[1] Abrogata dall’art. 65 della