§ 3.3.38 - Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94.
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali» ed alla legge regionale [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:22/12/1995
Numero:94


Sommario
Art. 1.  (Proroga termini fase transitoria).
Art. 5.  (Proroga termine di cui all'articolo 42, comma 6, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62).
Art. 6. 


§ 3.3.38 - Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94. [1]

Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali» ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere».

(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52 - suppl.)

 

     Art. 1. (Proroga termini fase transitoria).

     1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62, la fase transitoria di cui al capo IX della l.r. 62/1995 e di cui all'articolo 42 della legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 è prorogata al 31 dicembre 1996.

 

     Artt. 2. - 4. [2]

 

     Art. 5. (Proroga termine di cui all'articolo 42, comma 6, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62).

     1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto all'articolo 42, comma 6 della l.r. 62/1995, è prorogato al 31 dicembre 1996.

 

     Art. 6. [3]

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[2] Modificano gli artt. 14, 41 e 50 della L.R. 13 aprile 1995, n. 62.

[3] Modificano gli artt. 14, 41 e 50 della L.R. 13 aprile 1995, n. 62.