Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.3 assistenza sociale |
Data: | 22/12/1995 |
Numero: | 94 |
Sommario |
Art. 1. (Proroga termini fase transitoria). |
Art. 5. (Proroga termine di cui all'articolo 42, comma 6, legge regionale 13 aprile 1995, n. 62). |
Art. 6. |
§ 3.3.38 - Legge regionale 22 dicembre 1995, n. 94. [1]
Modifiche alla legge regionale 13 aprile 1995, n. 62 «Norme per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali» ed alla legge regionale 18 gennaio 1995, n. 8 «Finanziamento, gestione patrimoniale ed economico-finanziaria delle Unità sanitarie locali e delle Aziende ospedaliere».
(B.U. 27 dicembre 1995, n. 52 - suppl.)
Art. 1. (Proroga termini fase transitoria).
1. Nelle more della costituzione del nuovo ordinamento previsto dalla
Artt. 2. - 4. [2]
Art. 5. (Proroga termine di cui all'articolo 42, comma 6,
1. Il termine del 31 dicembre 1995, previsto all'articolo 42, comma 6 della
[1] Abrogata dall’art. 65 della
[2] Modificano gli artt. 14, 41 e 50 della
[3] Modificano gli artt. 14, 41 e 50 della