§ 3.3.4 - Legge regionale 21 maggio 1975, n. 31.
Norme per la concessione di contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale .


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.3 assistenza sociale
Data:21/05/1975
Numero:31


Sommario
Art. 1 .
Art. 2.      I contributi sono concessi in relazione
Art. 3.      1. I contributi di cui all’articolo 2 lettera a) sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al [...]
Art. 4.      La Regione concede inoltre contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione di iniziative assunte al fine di
Art. 5.      Al fine di stabilire i criteri per l'attribuzione dei contributi relativi all'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, prevista dall'art. 4, è costituita una Commissione [...]
Art. 6. 
Art. 7.      La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 novembre di ogni anno, riservando il 70% dello stanziamento complessivo alle attività previste dall'art. 3 ed il 30% a [...]
Art. 8.      Per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 250 milioni


§ 3.3.4 - Legge regionale 21 maggio 1975, n. 31.

Norme per la concessione di contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale [1].

(B.U. 27 maggio 1975, suppl. n. 21).

 

Art. 1. [2]

     1. La Regione promuove la tutela dei diritti dei cittadini nei settori della previdenza e della sicurezza sociale.

     2. La Regione riconosce il ruolo degli istituti di patronato e di assistenza sociale nel sistema integrato di interventi e servizi sociali quali persone giuridiche private che svolgono un servizio di pubblica utilità, anche con lo svolgimento delle attività previste all’articolo 10 della legge 30 marzo 2001, n. 152 (Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale) che sono regolate da apposite convenzioni.

     3. La Regione sostiene l’attività degli istituti nei campi dell’informazione, dell’assistenza, della tutela; in particolare promuove l’espletamento di funzioni di segretariato sociale previste all’articolo 22, comma 4, lettera a) della legge 8 novembre 2000 n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

     4. A tali fini sono concessi contributi annui a favore degli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti giuridicamente ai sensi della l. 152/2001, che operano nel territorio della Regione Piemonte.

 

     Art. 2.

     I contributi sono concessi in relazione:

     a) all'organizzazione degli uffici ed all'attività di patrocinio;

     b) alle iniziative di promozione, di informazione e di prevenzione, di formazione nei settori dell’assistenza e della sicurezza sociale, nonché di consulenza, per attività finalizzate all’espletamento di pratiche a favore di soggetti e nei settori di intervento previsti dalla l. 152/2001 [3].

 

     Art. 3.

     1. I contributi di cui all’articolo 2 lettera a) sono ripartiti a favore di ciascuna sede provinciale degli istituti di patronato e di assistenza sociale in misura direttamente proporzionale al punteggio assegnato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale [4].

 

     Art. 4.

     La Regione concede inoltre contributi agli Istituti di patronato e di assistenza sociale per l'attuazione di iniziative assunte al fine di:

     a) svolgere all'interno delle aziende le attività previste dall'art. 12 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e altre attività volte alla tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori nell'ambito delle categorie interessate;

     b) organizzare convegni, seminari e gruppi di studio per l'approfondimento di temi specifici interessanti la previdenza e la sicurezza sociale, l'acquisizione di dati conoscitivi, la diffusione della relativa in formazione;

     c) formare, aggiornare e qualificare gli operatori preposti all'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale anche per l'attuazione delle iniziative previste dalla lettera a) del presente articolo;

     c bis) svolgere le proprie attività istituzionali operando direttamente presso strutture sanitarie, socio-assistenziali, assistenziali o comunque rivolte alle fasce deboli della popolazione [5].

 

     Art. 5.

     Al fine di stabilire i criteri per l'attribuzione dei contributi relativi all'attività degli Istituti di patronato e di assistenza sociale, prevista dall'art. 4, è costituita una Commissione composta da:

     1) il Presidente della Giunta regionale o Assessore da lui delegato;

     2) un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative;

     3) un rappresentante delle associazioni degli artigiani;

     4) un rappresentante delle associazioni dei coltivatori diretti;

     5) un rappresentante delle associazioni dei commercianti.

 

     Art. 6. [6]

     1. Ai fini della concessione di contributi, i responsabili provinciali degli istituti di patronato e di assistenza sociale trasmettono, entro il 31 ottobre di ogni anno, domanda al Presidente della Giunta corredata da una relazione sull’attività svolta e dalla copia, vistata per conformità dagli ispettori provinciali del lavoro di tutti i dati trasmessi, a chiusura dell’attività dell’anno precedente, agli ispettorati medesimi [7].

     2. Il termine per la presentazione della domanda per l'ammissione ai contributi concernenti l'attività svolta nell'anno 1974 è fissato in giorni 30 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. La Giunta, regionale può richiedere ulteriori dati ed informazioni sulle strutture organizzativa e sulla attività degli Istituti e predisporre opportuni controlli.

 

     Art. 7.

     La Giunta regionale delibera la concessione dei contributi entro il 30 novembre di ogni anno, riservando il 70% dello stanziamento complessivo alle attività previste dall'art. 3 ed il 30% a quelle previste dall'art. 4.

 

     Art. 8.

     Per le finalità di cui agli artt. 3 e 4 della presente legge è autorizzata la spesa annua di 250 milioni.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede, per l'anno finanziario 1975, mediante una riduzione, di pari ammontare, del fondo speciale di cui al capitolo 1018 del corrispondente stato di previsione della spesa e la conseguente istituzione, nello Stato di previsione medesimo, del capitolo n. 534, con la denominazione «Contributi a favore degli Istituti di patronato e di assistenza sociale» con lo stanziamento di 250 milioni.

     Nel bilancio dell'anno 1976 e di ciascuno degli anni successivi, sarà iscritto il capitolo n. 534, con la denominazione e lo stanziamento indicati nel precedente comma.

     Agli oneri di cui all'art. 5 della presente legge si provvede, per l'anno finanziario 1975 e per ciascuno degli anni successivi, con lo stanziamento di cui al capitolo n. 53 dei corrispondenti bilanci.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

 


[1] Modificata con L.R. 5 gennaio 1976, n. 1 - B.U. 13 gennaio 1976, n. 2.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 59 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[3] Lettera così sostituita dall’art. 59 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall’art. 59 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[5] Lettera aggiunta dall’art. 59 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.

[6] Così modificato dall'art. 1 della L.R. 5 gennaio 1976, n. 1 (B.U. 13 gennaio 1976, n. 2).

[7] Comma così sostituito dall’art. 59 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.