§ 3.1.78 - Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7.
Sanzioni Amministrative in Materia Igienico-Sanitaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:14/01/1997
Numero:7


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Misure igieniche contro le mosche).
Art. 3.  (Vigilanza sulle carni).
Art. 4.  (Carni avicunicole).
Art. 5.  (Carni congelate).
Art. 6.  (Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e pasta alimentari).
Art. 7.  (Produzione e vendita latte).
Art. 8.  (Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi).
Art. 9.  (Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari).
Art. 10.  (Norma di rinvio).
Art. 11.  (Abrogazione).


§ 3.1.78 - Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7.

Sanzioni Amministrative in Materia Igienico-Sanitaria.

(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La legge disciplina nella misura minima, fermo restando quella massima già determinata dalla legislazione statale, le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o di enti da essa delegati.

 

     Art. 2. (Misure igieniche contro le mosche).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 65 mila a lire 400 mila nei casi di mancata predisposizione delle misure igienico sanitarie previste dal decreto Capo del Governo 20 maggio 1928 (Norme obbligatorie per l'attuazione della legge 29 marzo 1928, n. 858, contenente disposizioni per la lotta contro le mosche).

 

     Art. 3. (Vigilanza sulle carni).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione delle disposizioni in materia di vigilanza sanitaria sulle carni di cui al regio decreto 20 dicembre 1928, n. 3298 (Approvazione regolamento per la vigilanza sanitaria delle carni).

 

     Art. 4. (Carni avicunicole).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione degli articoli 9 e 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 1972, n. 967 (Disciplina sanitaria della produzione e del commercio dei volatili, dei conigli allevati e della selvaggina) nonché delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 559 (Regolamento per l'attuazione della direttiva 91/495/CEE relativa ai problemi sanitari e di polizia in materia di produzione e commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento).

 

     Art. 5. (Carni congelate).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 830 mila a lire 5 milioni nei casi di violazione dell'articolo 13 del decreto ministeriale 3 febbraio 1977 (Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'articolo 2 del decreto legge 17 gennaio 1977, n. 3, convertito con modificazioni nella legge 18 marzo 1977, n. 63).

 

     Art. 6. (Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e pasta alimentari).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni nei casi di violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 comma 2, 18, 27, 34 e 36 comma 2, della legge 4 luglio 1967, n. 580 (Disciplina per la lavorazione e commercio dei cereali, degli sfarinati, del pane e delle paste alimentari).

     2. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila nei casi di violazione degli articoli 7 e 9 ultimo comma, 16, 17, 20 commi 2, 3 e 4, 21, 22 ultimo comma, 24 commi 2 e 3, 26 e 33 ultimo comma, della l. 580/1967.

     3. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni nei casi di violazione degli articoli contenuti nella l. 580/1967, non richiamati ai commi 1 e 2 ovvero dal regolamento di esecuzione o dai provvedimenti amministrativi previsti dalla citata legge.

 

     Art. 7. (Produzione e vendita latte).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione degli articoli 1, 19, 20, 22, 24, 45 comma 7, lettera a), e 46 del regio decreto 9 maggio 1929, n. 994 (Approvazione del regolamento sulla vigilanza igienica del latte destinato al consumo diretto).

 

     Art. 8. (Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione delle disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di esecuzione della legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche, in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) e dai vari regolamenti speciali.

 

     Art. 9. (Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari).

     1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 10 mila a lire 60 mila nei casi di violazione dell'articolo 14, comma 1, della l. 283/1962.

     2. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 150 mila nei casi di violazione dell'articolo 14, comma 2, della l. 283/1962.

 

     Art. 10. (Norma di rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e nella legge regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale).

 

     Art. 11. (Abrogazione).

     1. L'articolo 4 della l.r. 72/1989 è abrogato.