Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 14/01/1997 |
Numero: | 7 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità). |
Art. 2. (Misure igieniche contro le mosche). |
Art. 3. (Vigilanza sulle carni). |
Art. 4. (Carni avicunicole). |
Art. 5. (Carni congelate). |
Art. 6. (Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e pasta alimentari). |
Art. 7. (Produzione e vendita latte). |
Art. 8. (Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi). |
Art. 9. (Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari). |
Art. 10. (Norma di rinvio). |
Art. 11. (Abrogazione). |
§ 3.1.78 - Legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7.
Sanzioni Amministrative in Materia Igienico-Sanitaria.
(B.U. 22 gennaio 1997, n. 3).
Art. 1. (Finalità).
1. La legge disciplina nella misura minima, fermo restando quella massima già determinata dalla legislazione statale, le sanzioni amministrative pecuniarie in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria di competenza della Regione o di enti da essa delegati.
Art. 2. (Misure igieniche contro le mosche).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 65 mila a lire 400 mila nei casi di mancata predisposizione delle misure igienico sanitarie previste dal decreto Capo del Governo 20 maggio 1928 (Norme obbligatorie per l'attuazione della
Art. 3. (Vigilanza sulle carni).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione delle disposizioni in materia di vigilanza sanitaria sulle carni di cui al
Art. 4. (Carni avicunicole).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione degli articoli 9 e 12 del
Art. 5. (Carni congelate).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 830 mila a lire 5 milioni nei casi di violazione dell'articolo 13 del decreto ministeriale 3 febbraio 1977 (Regolamento di esecuzione relativo alle varie fasi di conservazione e commercializzazione delle carni congelate, emanato ai sensi dell'articolo 2 del
Art. 6. (Lavorazione e commercio dei cereali, sfarinati, pane e pasta alimentari).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 1 milione a lire 6 milioni nei casi di violazione degli articoli 1, 2, 3, 5, 10, 12 comma 2, 18, 27, 34 e 36 comma 2, della
2. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 100 mila a lire 600 mila nei casi di violazione degli articoli 7 e 9 ultimo comma, 16, 17, 20 commi 2, 3 e 4, 21, 22 ultimo comma, 24 commi 2 e 3, 26 e 33 ultimo comma, della
3. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 500 mila a lire 3 milioni nei casi di violazione degli articoli contenuti nella
Art. 7. (Produzione e vendita latte).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione degli articoli 1, 19, 20, 22, 24, 45 comma 7, lettera a), e 46 del
Art. 8. (Stabilimenti e laboratori di produzione, preparazione e confezionamento, deposito di sostanze alimentari e depositi di coloranti e additivi).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 250 mila a lire 1 milione 500 mila nei casi di violazione delle disposizioni previste dal
Art. 9. (Libretto di idoneità sanitaria e obblighi del titolare degli esercizi di produzione, confezionamento e vendita di sostanze alimentari).
1. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 10 mila a lire 60 mila nei casi di violazione dell'articolo 14, comma 1, della
2. E' comminata la sanzione amministrativa da lire 25 mila a lire 150 mila nei casi di violazione dell'articolo 14, comma 2, della
Art. 10. (Norma di rinvio).
1. Per quanto non previsto dalla presente legge, si fa riferimento alle disposizioni contenute nella
Art. 11. (Abrogazione).
1. L'articolo 4 della