§ 3.1.65 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 64.
Modifica art. 11 L.R. 27 ottobre 1982, n. 31, come modificata dalla L.R. 3 settembre 1986, n. 39 «Disciplina degli organi collegiali [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:21/12/1994
Numero:64


Sommario
Art. 1.  Modifica articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31.
Art. 2.  Norma finanziaria.


§ 3.1.65 - Legge regionale 21 dicembre 1994, n. 64.

Modifica art. 11 L.R. 27 ottobre 1982, n. 31, come modificata dalla L.R. 3 settembre 1986, n. 39 «Disciplina degli organi collegiali sanitari Commissione invalidi civili, ciechi civili, sordomuti - Rideterminazione compensi».

(B.U. 28 dicembre 1994, n. 52).

 

Art. 1. Modifica articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31.

     1. L'articolo 11 legge regionale 27 ottobre 1982, n. 31 come sostituito dall'articolo 1 legge regionale 3 settembre 1986, n. 39 è così modificato:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Norma finanziaria.

     1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della legge, le Unità Sanitarie Locali (USL) fanno fronte con le disponibilità derivanti dal riparto annuale del Fondo Sanitario Nazionale (FSN) di parte corrente.