§ 3.1.5a - L.R. 2 maggio 1989, n. 26.
Modifica alla LR 16 agosto 1984, n. 39 «Norme concernenti l' esercizio di controllo regionale sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:02/05/1989
Numero:26


Sommario
Art. unico.      1. L' art. 2 della L. R. 16 agosto 1984, n. 39, è sostituito dal seguente:


§ 3.1.5a - L.R. 2 maggio 1989, n. 26. [1]

Modifica alla LR 16 agosto 1984, n. 39 «Norme concernenti l' esercizio di controllo regionale sugli atti degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico con personalità giuridica di carattere pubblico».

(B.U. 10 maggio 1989, n. 19).

 

Art. unico.

     1. L' art. 2 della L. R. 16 agosto 1984, n. 39, è sostituito dal seguente:

«Il Comitato Regionale di Controllo esercita altresì il controllo di legittimità e di merito sulle deliberazioni degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico con sede nella Regione Piemonte, che concernono le materie indicate nell' articolo 19, ultimo comma, del DPR 31 luglio 1980, n. 617.

Il controllo di merito sulle deliberazioni degli Istituti, di cui al comma 1, è  esercitato dal Comitato Regionale di Controllo senza le limitazioni indicate dal comma 1 dell' art. 19 della LR 12 agosto 1976, n. 42 e successive modifiche e integrazioni.».


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2005, n. 8.