§ 3.1.51 – L.R. 23 gennaio 1989, n. 11.
Nomina di un Commissario per la gestione dell'attività pendente della disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui alla L.R. 13 agosto 1986, a. 35


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:23/01/1989
Numero:11


Sommario
Art. unico.      La gestione dell'attività pendente della disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui all'art. 10 della L.R. 13 agosto 1986, n. 35, viene svolta da un Commissario coadiuvato da due sub-commissari, [...]


§ 3.1.51 – L.R. 23 gennaio 1989, n. 11. [1]

Nomina di un Commissario per la gestione dell'attività pendente della disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui alla L.R. 13 agosto 1986, a. 35

(B.U. 1 febbraio 1989, n. 5).

 

Art. unico.

     La gestione dell'attività pendente della disciolta U.S.S.L. 1/23 (Torino) di cui all'art. 10 della L.R. 13 agosto 1986, n. 35, viene svolta da un Commissario coadiuvato da due sub-commissari, con la collaborazione, ove occorra, delle UU.SS.SS.LL. sub-comunali interessate.

     Il Commissario ed i sub-commissari sono nominati con decreto del Presidente della Giunta Regionale.

     Al Commissario spetta l'indennità di carica prevista per il Presidente del Comitato di Gestione di U.S.S.L. di cui all'art. 7 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3. Ai sub-commissari spetta l'indennità di carica prevista per i componenti del Comitato di Gestione di cui all'art. 7 della L.R. 23 febbraio 1985, n. 14 ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute di cui all'art. 15 della L.R. 21 gennaio 1980, n. 3.

     Con il decreto di cui al 2° comma viene individuato il personale delle UU.SS.LL. sub-comunali di Torino assegnato per lo svolgimento dell'attività pendente e la sede dell'attività stessa.

     A decorrere dalla data della nomina del Commissario di cui al precedente 2° comma, cessa la competenza sull'attività pendente dell'U.S.S.L. sub-comunale n. 1 prevista dal 4° comma dell'art. 10 della citata L.R. 13 agosto 1986, n. 35. Il Presidente del Comitato di Gestione della U.S.S.L. sub-comunale n. 1 trasferisce formalmente al Commissario gli atti della gestione pendente già definiti e quelli in corso di trattazione alla data di cessazione dell'attività di cui in precedenza.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.