§ 3.1.36 - Legge regionale 24 marzo 1986, n. 15.
Proroga termini di trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle UU.SS.SS.LL. sub-comunali di Torino.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:24/03/1986
Numero:15


Sommario
Art. unico.      Il Comune di Torino provvede, entro il termine del 31 dicembre 1986, in deroga all'art. 8 della legge 11 febbraio 1985, n. 9, a trasferire l'esercizio effettivo delle funzioni [...]


§ 3.1.36 - Legge regionale 24 marzo 1986, n. 15. [1]

Proroga termini di trasferimento dell'esercizio delle funzioni socio-assistenziali alle UU.SS.SS.LL. sub-comunali di Torino.

(B.U. 26 marzo 1986 n. 12).

 

Art. unico.

     Il Comune di Torino provvede, entro il termine del 31 dicembre 1986, in deroga all'art. 8 della legge 11 febbraio 1985, n. 9, a trasferire l'esercizio effettivo delle funzioni socio-assistenziali alle UU.SS.SS.LL. sub comunali, sulla base di criteri stabiliti con propria deliberazione.

 

 

 


[1] Abrogata dall’art. 65 della L.R. 8 gennaio 2004, n. 1.