§ 3.1.30 - Legge regionale 25 ottobre 1984, n. 56
Ammissione al trattamento di missione, previsto per i dipendenti regionali, dei componenti delle Commissioni tecnico-consultive, costituite [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:25/10/1984
Numero:56


Sommario
Art. 1.      Per l'attuazione della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario triennale, sono costituite apposite Commissioni tecnico- consultive, presso l'Assessorato alla Sanità ed [...]
Art. 2.      Ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo precedente non viene corrisposto alcun compenso.
Art. 3.      Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1984 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui [...]


§ 3.1.30 - Legge regionale 25 ottobre 1984, n. 56 [1]

Ammissione al trattamento di missione, previsto per i dipendenti regionali, dei componenti delle Commissioni tecnico-consultive, costituite presso l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza in attuazione della legge regionale di approvazione del piano Socio-Sanitario triennale.

(B.U. 31 ottobre 1984, n. 44).

 

Art. 1.

     Per l'attuazione della legge regionale di approvazione del piano socio-sanitario triennale, sono costituite apposite Commissioni tecnico- consultive, presso l'Assessorato alla Sanità ed Assistenza composte da esperti per le singole materie.

 

     Art. 2.

     Ai componenti delle Commissioni di cui all'articolo precedente non viene corrisposto alcun compenso.

     Ai componenti delle Commissioni spettano il rimborso delle spese di viaggio ed il pagamento dell'indennità di missione, secondo le modalità di cui all'art. 3 della legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

     In deroga a quanto previsto al primo comma del presente articolo per le Commissioni previste da leggi nazionali si applica la normativa di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33.

 

     Art. 3.

     Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni annui, si provvede, per l'anno finanziario 1984 con lo stanziamento in termini di competenza e di cassa, di cui al capitolo n. 10676 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1984.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.