§ 3.1.18 – L.R. 30 dicembre 1981, n. 58.
Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari - Delega alle Unità Sanitarie Locali della [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:30/12/1981
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Fino all'entrata in vigore della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle Unità Sanitarie Locali, è delegata alle stesse la selezione per [...]
Art. 2.      Ai fini di cui al precedente articolo sono da considerare disponibili i posti vacanti relativi alle qualifiche, già previste nell'ordinamento degli Enti e servizi il cui personale è stato [...]
Art. 3.      Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per i criteri selettivi e le procedure di assunzione si fa riferimento al vigente [...]
Art. 4.      Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure avviate dalla Regione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. A tale fine le Unità Sanitarie Locali [...]


§ 3.1.18 – L.R. 30 dicembre 1981, n. 58. [1]

Assunzione per chiamata diretta di speciali categorie di personale addetto a mansioni elementari - Delega alle Unità Sanitarie Locali della selezione e delle procedure.

(B.U. 6 gennaio 1982 n. 1).

 

Art. 1.

     Fino all'entrata in vigore della normativa regionale concernente le procedure dei concorsi e dei trasferimenti del personale delle Unità Sanitarie Locali, è delegata alle stesse la selezione per l'assunzione per chiamata diretta del personale addetto a mansioni elementari prevista dall'art. 8 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761.

     La delega comprende anche i provvedimenti relativi:

     - alla indizione dell'avviso

     - all'ammissione dei candidati

     - alla nomina della commissione

     - all'approvazione della graduatoria

     - alla nomina dei vincitori

     che sono di competenza del Comitato di Gestione.

 

     Art. 2.

     Ai fini di cui al precedente articolo sono da considerare disponibili i posti vacanti relativi alle qualifiche, già previste nell'ordinamento degli Enti e servizi il cui personale è stato trasferito alle Unità Sanitarie Locali, riconducibili in base all'allegato n. 2 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, ai profili professionali di «operatore tecnico» od «agente tecnico» del ruolo tecnico ed il profilo professionale di «commesso» del ruolo amministrativo.

 

     Art. 3.

     Fino all'entrata in vigore dell'accordo nazionale unico di cui all'art. 30 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, per i criteri selettivi e le procedure di assunzione si fa riferimento al vigente accordo nazionale unico di lavoro per il personale ospedaliero.

 

     Art. 4.

     Le norme di cui alla presente legge si applicano anche alle procedure avviate dalla Regione ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761. A tale fine le Unità Sanitarie Locali proseguono nella procedura in base alla presente legge.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.