§ 3.1.17 - Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 56 - Composizione e
funzionamento della Commissione di disciplina dell'U.S.L.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria
Data:29/12/1981
Numero:56


Sommario
Art. 1.  (Composizione).
Art. 2.  (Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.).
Art. 3.  (Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni Sindacali).
Art. 4.  (Costituzione).
Art. 5.  (Insediamento).
Art. 6.  (Durata in carica e rinnovo).
Art. 7.  (Presidente).
Art. 8.  (Membri).
Art. 9.  (Segretario).
Art. 10.  (Validità delle adunanze e delle deliberazioni).
Art. 11.  (Rinvio ad altre nomine).
Art. 12.  (Disposizioni transitorie e finali).
Art. 13.  (Norme transitorie e finali).
Art. 14.  (Procedura d'urgenza).


§ 3.1.17 - Legge regionale 29 dicembre 1981, n. 56 - Composizione e

funzionamento della Commissione di disciplina dell'U.S.L.

(B.U. 6 gennaio 1982, n. 1).

 

Art. 1. (Composizione).

     Ai sensi e per gli effetti dell'art. 61 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, in ogni Unità Sanitaria Locale è istituita una Commissione di disciplina composta di otto membri titolari, di cui quattro nominati dal Comitato di Gestione e quattro designati dalle Organizzazioni Sindacali del personale [1].

     Per ciascun membro titolare, e con le stesse modalità, è rispettivamente nominato o designato un membro supplente.

     Tutti i membri - effettivi e supplenti - devono essere dipendenti dell'Unità Sanitaria Locale. L'incarico di componente della Commissione di disciplina rientra fra i compiti del personale delle UU.SS.LL. ed è obbligatorio.

     Nei procedimenti disciplinari a carico di dipendenti per i quali è richiesta l'iscrizione agli albi professionali, la Commissione è integrata da un membro, con un voto consultivo, designato, entro il termine di gg. 30 decorrenti dalla data di ricevimento della richiesta del competente ordine o collegio professionale.

 

     Art. 2. (Nomina dei membri da parte dell'U.S.L.).

     Alla nomina dei quattro membri effettivi di sua spettanza il Comitato di Gestione provvede con votazione unica e segreta, con voto limitato a due nomi. In caso di parità di suffragio risulta eletto il più anziano di età.

     Ad avvenuta nomina dei quattro membri effettivi, il Comitato di Gestione provvede nella stessa seduta e con le stesse modalità di cui al precedente comma alla nomina dei quattro membri supplenti di sua pertinenza, avendo cura di abbinare ad ogni nominativo di questi ultimi ciascuno dei membri effettivi già nominati; a tale fine, prima della distribuzione ai votanti, devono essere riportati sulle schede di votazione i nominativi dei membri effettivi.

     Le deliberazioni, adottate a mente del presente articolo, devono essere trasmesse all'organo di controllo entro otto giorni dalla loro data.

 

     Art. 3. (Designazione dei membri da parte delle Organizzazioni Sindacali).

     Le designazioni dei membri effettivi e supplenti vengono richieste dal Presidente del Comitato di Gestione a tutte le Organizzazioni Sindacali firmatarie dell'accordo contrattuale, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi alle rappresentanze aziendali di dette Organizzazioni.

     Le Organizzazioni Sindacali provvedono alle designazioni congiuntamente.

     La designazione deve obbligatoriamente contenere, accanto a quella del membro effettivo, il nominativo del corrispondente membro supplente e deve essere fatta pervenire al Presidente del Comitato di Gestione entro trenta giorni da quello di ricevimento della richiesta di cui al precedente comma.

     Scaduto inutilmente il predetto termine, il Presidente del Comitato di Gestione assegna, a pena di decadenza, un ulteriore termine di giorni 15, trascorso inutilmente il quale provvede in merito il Comitato di Gestione con le modalità di cui all'art. 2.

 

     Art. 4. (Costituzione).

     La costituzione della Commissione di disciplina ha luogo con deliberazione del Comitato di Gestione.

     Con lo stesso provvedimento il Comitato di Gestione incarica delle funzioni di Segretario della Commissione di disciplina un dipendente dell'Unità Sanitaria Locale appartenente al ruolo del personale amministrativo laureato.

 

     Art. 5. (Insediamento).

     Il Presidente del Comitato di Gestione insedia la Commissione di disciplina, assumendone provvisoriamente la presidenza.

     Indi, coadiuvato dal Segretario, ne verifica la regolare composizione ed invita i presenti a procedere all'elezione del Presidente con l'osservanza delle modalità appresso indicate.

     Il Presidente della Commissione di disciplina deve essere prescelto tra i membri effettivi con votazione segreta e deve ottenere un numero di voti non inferiore a quattro. In caso di esito negativo il presidente del Comitato di Gestione indice una seconda e, occorrendo, una terza votazione, dopo di che, persistendo il risultato negativo, rinvia la seduta a data successiva da tenersi non oltre 30 giorni, dandone comunicazione scritta ai membri assenti; in tale seduta viene ripetuta la procedura prevista dal presente articolo.

     Dalla seduta di insediamento viene redatto apposito verbale firmato dal Segretario, dal Presidente del Comitato di Gestione e dal Presidente della Commissione di disciplina; in caso di mancata elezione, la firma di quest'ultimo è sostituita da quella del Membro Effettivo più anziano di età fra i presenti.

 

     Art. 6. (Durata in carica e rinnovo).

     La Commissione di disciplina dura in carica tre anni, fermo restando il completamento del procedimenti in corso alla data di scadenza.

     L'iniziativa per il rinnovo della Commissione spetta al Presidente del Comitato di Gestione, il quale è tenuto ad avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro il terzo mese precedente a quello di scadenza.

     Oltre che alla normale scadenza, si procede al rinnovo totale della Commissione di disciplina in caso di simultanee dimissioni di tre membri effettivi. All'uopo, il Comitato di Gestione, con proprio provvedimento, dichiara ufficialmente sciolta la Commissione ed avvia le procedure di rinnovo.

     La nomina a Membro Effettivo della Commissione non può essere conferita per due volte consecutive: tale divieto permane anche in caso di anticipato scioglimento o di dimissioni volontarie.

 

     Art. 7. (Presidente).

     Il Presidente convoca e presiede la Commissione, ne firma gli atti e le deliberazioni e, coadiuvato dal Segretario, ne esegue le decisioni e provvede in generale all'espletamento di tutti i compiti connessi al buon funzionamento della Commissione stessa, o comunque, richiesti dalla presente legge.

     In particolare il Presidente:

     a) Fissa la data della trattazione orale

     - b) Riferisce sui casi sottoposti a giudizio

     - c) Può nominare un relatore

     - d) Decide sulla ricusazione dei membri effettivi e supplenti

     - e) Cura che l'ordine e le modalità di votazione dei componenti la Commissione avvenga in armonia con il dettato dell'articolo 112, lettere a), b) e d) del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

     - f) Raccoglie le volontà dei membri della Commissione.

     All'inizio del triennio di carica il Presidente, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 61 del D.P.R. 20.12.1979, n. 761, designa il suo sostituto scegliendolo tra i membri effettivi e facendolo constare nel verbale della prima seduta; la designazione è valida per tutta la durata in carica del designato, salvo sua diversa determinazione.

     In caso di dimissioni del Presidente, se questi conserva la carica di componente della Commissione, si fa luogo soltanto ad una nuova elezione con i criteri indicati nel secondo comma dell'articolo 5, ma sotto la presidenza del Presidente uscente; in caso contrario, si procede anche come previsto all'ultimo comma del successivo articolo, mentre, per la nomina del nuovo Presidente, la Commissione è presieduta dal membro effettivo più anziano di età.

 

     Art. 8. (Membri).

     I membri effettivi e supplenti devono astenersi dal compiere atti, esperire indagini o manifestare pareri in ordine a procedimenti disciplinari, al di fuori dell'esercizio delle loro funzioni di componenti della Commissione.

     Ogni membro effettivo ha il suo sostituto nel corrispondente membro supplente; quest'ultimo può intervenire a tutte le riunioni della Commissione, ma la sua presenza assume rilevanza ad ogni conseguente effetto soltanto in caso di assenza o di legittimo impedimento del titolare. Il membro supplente sostituisce altresì l'effettivo decaduto o cessato, fino alla nomina o alla designazione del nuovo titolare, fermo restando quanto previsto al 3° comma del precedente articolo 6.

     La comunicazione delle dimissioni deve essere fatta pervenire sia al Presidente della Commissione che al Presidente del Comitato di Gestione.

     Il membro dimissionario, effettivo o supplente, rimane in carica fino alla nomina o designazione del successore; a tal fine si procede con le modalità e i criteri indicati all'articolo 2, se trattasi di membro nominato, ed all'articolo 3 in caso di membro designato.

 

     Art. 9. (Segretario).

     Il Segretario assiste alle sedute della Commissione, ne redige e firma i verbali, coadiuva il Presidente nell'espletamento delle sue funzioni, assolve tutte le incombenze di segreteria, e tra l'altro, provvede alla tenuta obbligatoria:

     - di un registro protocollo per la corrispondenza in arrivo o in partenza;

     - di un registro di spedizione;

     - di un registro originale dei verbali delle sedute.

     Il segretario è responsabile della conservazione degli atti, della spedizione della corrispondenza, della trasmissione dei plichi, della notifica di avvisi, convocazioni, ordinanze, decisioni, ecc.; egli inoltre firma, unitamente al Presidente, tutti i verbali delle sedute e ne autentica le copie.

     In caso di dimissioni del Segretario, provvede il Comitato di Gestione con i criteri di cui al secondo comma dell'articolo 4.

     Ad ogni conseguente effetto la segreteria della Commissione di disciplina ha sede nell'ufficio dove il Segretario esplica le mansioni di servizio connesse alla sua posizione funzionale.

 

     Art. 10. (Validità delle adunanze e delle deliberazioni).

     Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno 4 componenti e del segretario; dal computo è escluso l'eventuale membro previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1.

     I membri supplenti hanno diritto ad intervenire a tutte le riunioni, ma possono prendere parte alle votazioni e sono computati agli effetti del precedente comma soltanto in caso di assenza del rispettivo titolare.

     La convocazione delle adunanze deve essere notificata a tutti i membri, mediante raccomandata a mano o raccomandata postale con avviso di ricevimento, almeno otto giorni prima di quello fissato per la seduta.

     Salvo quanto previsto all'articolo 5, la Commissione delibera a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

 

     Art. 11. (Rinvio ad altre nomine).

     Per quanto non previsto dalla presente legge si fa rinvio alla vigente normativa per gli impiegati civili dello Stato nonché, alla normativa di cui al D.P.R. 20 dicembre 1979 n. 761.

 

     Art. 12. (Disposizioni transitorie e finali).

     In sede di prima applicazione, il Presidente del Comitato di Gestione deve avviare le procedure previste dagli articoli 2 e 3 entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 13. (Norme transitorie e finali).

     I procedimenti disciplinari a carico del personale trasferito ai ruoli regionali, ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riassunti e portati a termine dalla Commissione di disciplina con le modalità e le procedure di cui alla legge stessa.

 

     Art. 14. (Procedura d'urgenza).

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] La composizione della Commissione e stata portata da 6 ad 8 membri dall'art. 57 della L.R. 8 novembre 1983, n. 19.