§ 2.8.65 – L.R. 25 ottobre 1996, n. 80.
Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:25/10/1996
Numero:80


Sommario
Art. 1.      1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere fino a n. 303.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 100.000 ciascuna, emesse dalla Finpiemonte S.p.A., in esecuzione del primo [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 9.090.000.00


§ 2.8.65 – L.R. 25 ottobre 1996, n. 80. [1]

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.A.

(B.U. 30 ottobre 1996, n. 44).

 

Art. 1.

     1. La Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere fino a n. 303.000 nuove azioni, del valore nominale di lire 100.000 ciascuna, emesse dalla Finpiemonte S.p.A., in esecuzione del primo aumento del proprio capitale sociale, da lire 20.000.000.000 a lire 80.000.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1996, la spesa di lire 9.090.000.000

     2. All'onere relativo si provvede mediante una riduzione di lire 9.090.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1996, e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo, denominato "Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni del primo aumento di capitale della Finpiemonte S.p.A.", con lo stanziamento di lire 9.090.000.000, in termini di competenza e di cassa.

     3. Alla copertura finanziaria delle residue quote, pari a lire 12.120.000.000 per l'anno 1997 ed a lire 9.090.000.000 per l'anno 1998, a liberazione totale delle azioni sottoscritte, si provvede come segue:

     a) per la quota dell'anno 1997, mediante utilizzazione di una disponibilità di lire 12.120.000.000 delle risorse indicate nella tabella 1/2 approvata con la legge regionale 1 marzo 1996, n. 10 (Provvedimento generale di finanziamento per l'anno 1996 degli interventi previsti da leggi regionali nonché disposizioni finanziarie per l'anno 1997), con riferimento al settore "Personale, Patrimonio, Bilancio e Finanze", che viene conseguentemente ridotto di un pari ammontare;

     b) per la quota dell'anno 1998, pari a lire 9.090.000.000, mediante utilizzazione di una disponibilità di pari ammontare dello stanziamento del capitolo 27170 indicato nel bilancio pluriennale 1996-98, tranche 1998.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.