§ 2.8.58 – L.R. 18 agosto 1994, n. 33.
Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società consortile per Azioni M.I.A.C..


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:18/08/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società consortile per Azioni « Mercato Ingrosso Agroalimentare di Cuneo» (M.I.A.C.), la Giunta Regionale è [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di lire 1.372.000.000


§ 2.8.58 – L.R. 18 agosto 1994, n. 33. [1]

Sottoscrizione del secondo aumento di capitale della Società consortile per Azioni M.I.A.C..

(B.U. 24 agosto 1994, n. 34).

 

Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società consortile per Azioni « Mercato Ingrosso Agroalimentare di Cuneo» (M.I.A.C.), la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.960.000 nuove azioni del valore nominale di lire 1.000 ciascuna, emesse dalla Società stessa in esecuzione del secondo aumento del proprio capitale sociale da lire 1.140.000.000 a lire 11.000.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1994, la spesa di lire 1.372.000.000.

     2. All'onere relativo si provvede mediante riduzione di lire 1.372.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento, di cui al capitolo 27170 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1994, e mediante l'istituzione nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo denominato «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Società per Azioni Mercato Ingrosso Agroalimentare di Cuneo» e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa di lire 1.372.000.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

     4. All'onere relativo alla quota residua pari a lire 588.000.000, a liberazione totale delle azioni sottoscritte, si provvederà in sede di definizione del bilancio di previsione per l'anno 1995.

     5. Il saldo sarà effettuato con deliberazione della Giunta Regionale.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.