§ 2.8.56 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 60.
Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società Consortile «Centro Agro-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.».


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:28/12/1992
Numero:60


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Consortile per Azioni «Centro Ago-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.» la Giunta Regionale è autorizzata [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 1.075.000.000
Art. 3.      1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...]


§ 2.8.56 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 60. [1]

Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società Consortile «Centro Agro-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.».

(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).

 

     Art. 1.

     1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Consortile per Azioni «Centro Ago-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.» la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.075.000 nuove azioni del valore nominale di lire 1.000 caduna, emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 9.303.613.000 a lire 19.303.000.000.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 1.075.000.000.

     2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di lire 1.075.000.000, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo n. 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della Società Consortile per Azioni «Centro Agro-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.», recante la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.075.000.000.

     3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 3.

     1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.