Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 28/12/1992 |
Numero: | 60 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Consortile per Azioni «Centro Ago-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.» la Giunta Regionale è autorizzata [...] |
Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 1.075.000.000 |
Art. 3. 1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della [...] |
§ 2.8.56 – L.R. 28 dicembre 1992, n. 60. [1]
Sottoscrizione del primo aumento di capitale della Società Consortile «Centro Agro-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.».
(B.U. 30 dicembre 1992, n. 53).
1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Consortile per Azioni «Centro Ago-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.» la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 1.075.000 nuove azioni del valore nominale di lire 1.000 caduna, emesse dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 9.303.613.000 a lire 19.303.000.000.
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1992, la spesa di lire 1.075.000.000.
2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di lire 1.075.000.000, in termini di competenza e di cassa, della dotazione del capitolo n. 27170 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1992 e mediante l'istituzione, nello stesso stato di previsione, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della Società Consortile per Azioni «Centro Agro-Alimentare di Torino, C.A.A.T. S.C.p.A.», recante la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.075.000.000.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge regionale è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 45, comma sesto, dello Statuto, ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della