Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 03/09/1991 |
Numero: | 47 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 50.400 nuove azioni, da [...] |
Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 504.000.000 |
§ 2.8.49 – L.R. 3 settembre 1991, n. 47. [1]
Terza sottoscrizione di nuove azioni della S.p.A. Aeroporto di Cuneo Levaldigi.
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37).
1. Al fine di mantenere alla Regione l'attuale quota di partecipazione nella Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 50.400 nuove azioni, da nominali lire 10.000 ciascuna, emesse dalla Società stessa, in esecuzione del terzo aumento del proprio capitale sociale da lire 3.864.000.000 a lire 7.728.000.000.
1. Per l'attuazione della presente legge, è autorizzata per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 504.000.000.
2. All'onere, di cui al comma uno, si provvede mediante la riduzione di lire 504.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla terza sottoscrizione di nuove azioni della Società Aeroporto di Cuneo Levaldigi e con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di lire 504.000.000.
3. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della