Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 03/09/1991 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. 1. Al fine di mantenere alla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3., della L.R. 18 marzo 1982, n. 8, l'attuale quota di partecipazione al capitale della S.I.TO. S.p.A., la Giunta Regionale è [...] |
Art. 2. 1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 1.760.000.000 |
§ 2.8.47 – L.R. 3 settembre 1991, n. 45. [1]
Sottoscrizione di nuove azioni della S.I.TO. S.p.A. emesse in esecuzione del terzo aumento del capitale sociale.
(B.U. 11 settembre 1991, n. 37).
1. Al fine di mantenere alla Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 3., della
1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1991, la spesa di lire 1.760.000.000.
2. All'onere, di cui al comma 1, si fa fronte mediante la riduzione di lire 1.760.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1991 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di un nuovo capitolo con la denominazione «Oneri relativi all'acquisto di nuove azioni della S.I.TO. S.p.A.», recante la dotazione, in termini di competenza e di cassa, di lire 1.760.000.000.
3. Alla maggiore spesa, autorizzata dai commi 1. e 2. rispetto a quanto indicato nell'elenco n. 5 allegato al bilancio di previsione per l'anno finanziario 1991 e pari a lire 60.000.000 si fa fronte mediante destinazione, per pari importo, delle minori somme utilizzate per il finanziamento della quinta sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.A.
4. Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della