§ 2.8.30 – L.R. 18 dicembre 1986, n. 58.
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della Socotras S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:18/12/1986
Numero:58


Sommario
Art. 1.      Al fine di mantenere nella quota percentuale annuale la partecipazione azionaria della Regione nella Socotras S.p.A. di Torino, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 3.450 delle [...]
Art. 2.      La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello [...]


§ 2.8.30 – L.R. 18 dicembre 1986, n. 58. [1]

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della Socotras S.p.A.

(B.U. 24 dicembre 1986, n. 51).

 

     Art. 1.

     Al fine di mantenere nella quota percentuale annuale la partecipazione azionaria della Regione nella Socotras S.p.A. di Torino, la Giunta regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 3.450 delle 34.500 nuove azioni da nominali L. 50.000 ciascuna emessa dalla Società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da lire 1.725.000.000 a lire 3.450.000.000.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di lire 172.500.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di lire 172.500.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al capitolo 2200 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della Socotras S.p.A.» e con lo stanziamento di lire 172.500.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di Bilancio.

 

     Art. 2.

     La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 45, comma sesto, dello Statuto.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.