§ 2.8.29 – L.R. 28 novembre 1986, n. 53.
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:28/11/1986
Numero:53


Sommario
Art. 1.      Al fine di mantenere, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, nella quota percentuale attuale la partecipazione azionaria della Regione alla S.I.T.O. S.p.A. di [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 968.000.000


§ 2.8.29 – L.R. 28 novembre 1986, n. 53. [1]

Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.

(B.U. 3 dicembre 1986, n. 48).

 

Art. 1.

     Al fine di mantenere, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, nella quota percentuale attuale la partecipazione azionaria della Regione alla S.I.T.O. S.p.A. di Torino, la Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 9680, delle 22.000 nuove azioni da nominali L. 100.000 ciascuna emesse dalla società stessa in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 1.800.000.000 a L. 4.000.000.000.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 968.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 968.000.000 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione di «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.» e con lo stanziamento di L. 968.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.