Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.8 enti strumentali |
Data: | 28/11/1986 |
Numero: | 53 |
Sommario |
Art. 1. Al fine di mantenere, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della legge regionale 18 marzo 1982, n. 8, nella quota percentuale attuale la partecipazione azionaria della Regione alla S.I.T.O. S.p.A. di [...] |
Art. 2. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 968.000.000 |
§ 2.8.29 – L.R. 28 novembre 1986, n. 53. [1]
Seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.
(B.U. 3 dicembre 1986, n. 48).
Al fine di mantenere, ai sensi dell'art. 2, comma 3°, della
Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1986 la spesa di L. 968.000.000.
All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 968.000.000 in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1986 e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione di «Oneri relativi alla seconda sottoscrizione di nuove azioni della S.I.T.O. S.p.A.» e con lo stanziamento di L. 968.000.000 in termini di competenza e di cassa.
Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.
[1] Legge abrogata dall’art. 2 della