§ 2.8.19 – L.R. 6 dicembre 1984, n. 63.
Partecipazione della Regione Piemonte alla SOCOTRAS S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:06/12/1984
Numero:63


Sommario
Art. 1.      La Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria di minoranza nella Socotras S.p.A. con sede in Torino
Art. 2.      La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della S.p.A. Socotras, per un valore complessivo nominale di L. 115 [...]
Art. 3.      I Membri del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale della S.p.A. Socotras, la cui nomina sia riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e segg. del C.C, saranno [...]


§ 2.8.19 – L.R. 6 dicembre 1984, n. 63. [1]

Partecipazione della Regione Piemonte alla SOCOTRAS S.p.A.

(B.U. 12 dicembre 1984, n. 50).

 

     Art. 1.

     La Regione Piemonte assume una partecipazione azionaria di minoranza nella Socotras S.p.A. con sede in Torino.

     La partecipazione è assunta, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 72 dello Statuto regionale, in funzione del miglior coordinamento degli interventi relativi alla realizzazione ed alla gestione del Centro Intermodale di Orbassano, in relazione alla partecipazione azionaria alla S.I.T.O. S p.A., di cui alla legge regionale 18 marzo 1982, n. 8.

 

     Art. 2.

     La Giunta Regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari per l'acquisizione al patrimonio della Regione di azioni della S.p.A. Socotras, per un valore complessivo nominale di L. 115 milioni pari al 10% di quel capitale sociale.

     Al fine di conservare tale quota di partecipazione, ove la Socotras S.p.A. deliberasse aumenti del proprio capitale, potrà essere autorizzata con legge regionale l'eventuale ulteriore sottoscrizione di azioni.

 

     Art. 3.

     I Membri del Consiglio di Amministrazione del Collegio Sindacale della S.p.A. Socotras, la cui nomina sia riservata alla Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 2458 e segg. del C.C, saranno nominati dal Consiglio Regionale, assicurando, ove possibile, la rappresentanza delle minoranze.

     In relazione alle funzioni di indirizzo, che competono alla Regione ai sensi del capoverso dell'art. 72 dello Statuto regionale, i membri del Consiglio di Amministrazione, come sopra nominati, sono vincolati, nell'esercizio del mandato, all'osservanza degli indirizzi e delle direttive dei competenti Organi regionali.

 

     Art 4.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, per l'anno finanziario 1984, la spesa di L. 115.500.000, comprensiva degli oneri legali connessi all'acquisto di cui all'art. 1.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di pari ammontare, in termini di competenza e di essa, del fondo di cui al capitolo 12600 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1984.

     Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1984 sarà, conseguentemente, istituito apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi all'acquisto di azioni della Socotras S.p.A. di Torino», recante uno stanziamento in termini di competenza e di cassa di L. 115.500.000.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione della presente legge.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.