§ 2.8.13 – L.R. 23 luglio 1981, n. 24.
Aumento di capitale della Promark S.p.A.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.8 enti strumentali
Data:23/07/1981
Numero:24


Sommario
Art. 1.      La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 13.000 nuove azioni da nominali L. 8.000 ciascuna emesse dalla Promark S.p.A. di Torino in esecuzione dell'aumento del proprio capitale [...]
Art. 2.      Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 200.000.000


§ 2.8.13 – L.R. 23 luglio 1981, n. 24. [1]

Aumento di capitale della Promark S.p.A.

(B.U. 29 luglio 1981 n. 30).

 

Art. 1.

     La Giunta Regionale è autorizzata a sottoscrivere n. 13.000 nuove azioni da nominali L. 8.000 ciascuna emesse dalla Promark S.p.A. di Torino in esecuzione dell'aumento del proprio capitale sociale da L. 300.000.000 a L. 499.998.000.

     La Giunta Regionale è altresì autorizzata a sottoscrivere le nuove azioni che dovessero risultare inoptate dagli azionisti aventi diritto per un importo massimo di L. 122.000.000.

     Le somme non utilizzate ai sensi del precedente comma potranno essere impiegate, in caso di ulteriori variazioni del capitale sociale della Promark S.p.A., per acquisire al patrimonio della Regione ulteriori azioni.

 

     Art. 2.

     Per l'attuazione della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario 1981 la spesa di L. 200.000.000.

     All'onere di cui al precedente comma si provvede mediante una riduzione di L. 200.000.000, in termini di competenza e di cassa, dello stanziamento di cui al cap. 12800 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1981, e mediante l'istituzione, nello stato di previsione medesimo, di apposito capitolo con la denominazione: «Oneri relativi alla sottoscrizione di nuove azioni della Promark S.p.A. di Torino» e con lo stanziamento di L. 200.000.000 in termini di competenza e di cassa.

     Il Presidente della Giunta Regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni del bilancio.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.