§ 2.7.14 – L.R. 17 agosto 1995, n. 68.
Norma transitoria di applicazione dell'articolo 19, comma 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.7 commissioni, consigli, comitati
Data:17/08/1995
Numero:68


Sommario
Art. 1.      1. In sede di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il termine di 90 giorni di cui al primo comma dell'articolo 19 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e [...]
Art. 2.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma [...]


§ 2.7.14 – L.R. 17 agosto 1995, n. 68. [1]

Norma transitoria di applicazione dell'articolo 19, comma 1, L.R. 23 marzo 1995, n. 39 (Criteri e disciplina delle nomine ed incarichi pubblici di competenza regionale e dei rapporti tra la Regione ed i soggetti nominati).

(B.U. 23 agosto 1995, n. 34).

 

Art. 1.

     1. In sede di prima applicazione della legge regionale 23 marzo 1995, n. 39 il termine di 90 giorni di cui al primo comma dell'articolo 19 è sospeso di diritto dal 1° agosto al 15 settembre e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione.

 

     Art. 2.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 45, comma 6, dello Statuto.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.