Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.6 comitati di controllo |
Data: | 23/03/1995 |
Numero: | 42 |
Sommario |
Art. 1. Sospensione disposizioni. |
Art. 2. Urgenza. |
§ 2.6.8 - Legge regionale 23 marzo 1995, n. 42. [1]
L.R. 22 settembre 1994, n. 40: «Nuove norme per il funzionamento del Comitato Regionale di Controllo»: sospensione di alcune disposizioni.
(B.U. 24 marzo 1995, n. 12 - suppl.).
Art. 1. Sospensione disposizioni.
1. Fino all'entrata in vigore della legge regionale recante norme sull'organizzazione degli uffici e sull'ordinamento del personale regionale ai sensi della
a) articolo 28 comma 2;
b) articolo 37;
c) articolo 38 lettera a).
Art. 2. Urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della