§ 2.6.3 - Legge regionale 27 maggio 1980, n. 62.
Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 comitati di controllo
Data:27/05/1980
Numero:62


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      Sono inoltre estese ai Presidenti ed ai componenti del CO.RE.CO. e delle sue sezioni decentrate, nel caso di partecipazione a riunioni convocate dalla Regione, oppure, previa autorizzazione [...]
Art. 3.      Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 500 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la disponibilità [...]


§ 2.6.3 - Legge regionale 27 maggio 1980, n. 62. [1]

Rideterminazione dell'indennità di presenza e del rimborso spese ai componenti del Comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(B.U. 3 giugno 1980 n. 23).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     Sono inoltre estese ai Presidenti ed ai componenti del CO.RE.CO. e delle sue sezioni decentrate, nel caso di partecipazione a riunioni convocate dalla Regione, oppure, previa autorizzazione della Regione a convegni amministrativi e di studio, cui siano interessati, le misure delle indennità di missione ed i rimborsi spese di cui all'art. 11, 1° comma, della legge regionale 5 dicembre 1978, n. 74.

 

     Art. 3.

     Alle spese derivanti dall'attuazione della presente legge, valutate in 500 milioni per l'anno finanziario 1980 e per ciascuno degli anni finanziari successivi, si fa fronte con la disponibilità esistente al capitolo n. 150 dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1980 e ai corrispondenti capitoli degli anni finanziari successivi.

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2005, n. 8.

[2] Abrogato dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 1988, n. 23 (B.U 4.5.1988, n. 18).