Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.6 comitati di controllo |
Data: | 26/06/1973 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. Ai componenti sia effettivi che supplenti del Comitato e delle Sezioni è attribuita un'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nelle seguenti [...] |
Art. 2. Ai componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate, aventi residenza di Comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto il [...] |
Art. 3. Le indennità ed il rimborso spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun [...] |
Art. 4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 10 milioni per l'anno 1971 ed in 200 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte [...] |
§ 2.6.1 - Legge regionale 26 giugno 1973, n. 14. [1]
Determinazione dell'identità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.
(B.U. 3 luglio 1973, n. 26).
Ai componenti sia effettivi che supplenti del Comitato e delle Sezioni è attribuita un'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nelle seguenti misure:
- L. 30.000 al Presidente;
- L. 20.000 agli esperti eletti dal Consiglio regionale e agli altri componenti.
Ai componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate, aventi residenza di Comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto e effettuato con mezzi pubblici o l'importo di L. 50 al chilometro se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione dei mezzi propri, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il Comune di residenza e quello sede dell'ufficio.
Le indennità ed il rimborso spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato e delle Sezioni ha partecipato.
Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 10 milioni per l'anno 1971 ed in 200 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della
A partire dal 1° gennaio 1973, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 200 milioni annui, si fa fronte con i fondi dell'articolo 7 della
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[1] Legge abrogata dall’art. 1 della