§ 2.6.1 - Legge regionale 26 giugno 1973, n. 14.
Determinazione dell'identità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.6 comitati di controllo
Data:26/06/1973
Numero:14


Sommario
Art. 1.      Ai componenti sia effettivi che supplenti del Comitato e delle Sezioni è attribuita un'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nelle seguenti [...]
Art. 2.      Ai componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate, aventi residenza di Comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto il [...]
Art. 3.      Le indennità ed il rimborso spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun [...]
Art. 4.      Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 10 milioni per l'anno 1971 ed in 200 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte [...]


§ 2.6.1 - Legge regionale 26 giugno 1973, n. 14. [1]

Determinazione dell'identità di presenza e del rimborso spese ai componenti del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate.

(B.U. 3 luglio 1973, n. 26).

 

Art. 1.

     Ai componenti sia effettivi che supplenti del Comitato e delle Sezioni è attribuita un'indennità di presenza per ogni giornata di partecipazione alle sedute dei predetti collegi nelle seguenti misure:

- L. 30.000 al Presidente;

- L. 20.000 agli esperti eletti dal Consiglio regionale e agli altri componenti.

 

     Art. 2.

     Ai componenti del Comitato e delle Sezioni decentrate, aventi residenza di Comune diverso da quello in cui ha sede l'organo di controllo del quale i medesimi fanno parte, è corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto e effettuato con mezzi pubblici o l'importo di L. 50 al chilometro se il trasporto ha luogo con l'utilizzazione dei mezzi propri, calcolando in tal caso la distanza stradale fra il Comune di residenza e quello sede dell'ufficio.

 

     Art. 3.

     Le indennità ed il rimborso spese di cui ai precedenti articoli 1 e 2 si intendono al lordo delle ritenute fiscali e la loro corresponsione decorre dalla prima seduta alla quale ciascun componente del Comitato e delle Sezioni ha partecipato.

 

     Art. 4.

     Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 10 milioni per l'anno 1971 ed in 200 milioni per l'anno 1972, si fa fronte con i fondi attribuiti alla Regione Piemonte ai sensi degli articoli 7 e 16 della legge 16 marzo 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo 20 del piano di riparto per l'anno 1971, del capitolo 20 del piano di riparto per il trimestre 1972 e del capitolo 30 del bilancio per l'anno finanziario 1972.

     A partire dal 1° gennaio 1973, agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti in 200 milioni annui, si fa fronte con i fondi dell'articolo 7 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e con il provento dei tributi di cui alla legge regionale 29 dicembre 1971, n. 1, a carico del capitolo iscritto nel bilancio di previsione per il funzionamento del Comitato regionale di controllo e delle relative Sezioni decentrate.

 

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[1] Legge abrogata dall’art. 1 della L.R. 4 luglio 2005, n. 8.