Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comuni |
Data: | 21/11/1996 |
Numero: | 86 |
Sommario |
Art. 1. (Delega di funzioni). |
Art. 2. (Direttive per l'esercizio della delega). |
Art. 3. (Pubblicità e ricorso contro gli atti). |
Art. 4. (Norma transitoria). |
§ 2.4.16 - Legge regionale 21 novembre 1996, n. 86.
Norme per la classificazione delle strade provinciali, comunali e vicinali di uso pubblico - Delega alle Province ed ai Comuni.
(B.U. 27 novembre 1996, n. 48).
Art. 1. (Delega di funzioni).
1. La classificazione e la declassificazione delle strade provinciali e comunali esistenti e di nuova costruzione assegnate alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del
2. Le Province ed i Comuni nell'esercizio della delega adottano i provvedimenti di classificazione e di declassificazione delle strade, aventi le caratteristiche di strade provinciali e comunali ai sensi dell'articolo 2, comma 6 del
3. Ai fini della presente legge le strade vicinali di uso pubblico sono assimilate alle strade comunali.
4. Le Province ed i Comuni sono altresì delegati ad adottare i provvedimenti di cui all'articolo 30, comma 5 del
5. Resta ferma la competenza della Regione per la classificazione e la declassificazione delle strade regionali ai sensi e secondo le procedure del
Art. 2. (Direttive per l'esercizio della delega).
1. Le Province ed i Comuni provvedono alla classificazione ed alla declassificazione delle strade provinciali e comunali secondo le procedure di cui agli articoli 2, 3 e 4 del
2. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione di strade provinciali e comunali di interesse di più enti delegati sono adottati previa intesa tra gli stessi.
3. Il provvedimento di declassificazione dispone anche la nuova classificazione della strada ovvero determina la diversa destinazione del suolo stradale.
4. Nel caso in cui le Province ed i Comuni non addivengono alle intese di cui al comma 2, il Presidente della Giunta regionale, anche su richiesta di uno degli enti interessati, assegna un termine di sessanta giorni entro il quale spetta agli enti delegati provvedere. Trascorso inutilmente detto termine, alla classificazione provvede direttamente la Regione con decreto del Presidente della Giunta regionale, emanato entro sessanta giorni.
Art. 3. (Pubblicità e ricorso contro gli atti).
1. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione adottati dagli enti delegati ai sensi della presente legge sono pubblicati nell'Albo pretorio dell'ente deliberante per quindici giorni consecutivi. Se alla classificazione provvede la Regione gli stessi provvedimenti sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
2. Nei successivi trenta giorni chiunque può presentare motivata opposizione allo stesso organo deliberante avverso i provvedimenti medesimi. Sull'opposizione decide in via definitiva l'organo deliberante.
3. Gli enti delegati trasmettono i provvedimenti di classificazione e di declassificazione che siano divenuti definitivi alla Regione, che provvede alla pubblicazione degli stessi nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Le ulteriori forme di pubblicità sono regolate dall'articolo 2, comma 4, e dall'articolo 3, comma 5, del
5. I provvedimenti di classificazione e di declassificazione hanno effetto dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale essi sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 4. (Norma transitoria).
1. Le richieste di classificazione e di declassificazione delle strade provinciali e comunali presentata alla Regione ai sensi dell'articolo 2, commi 8 e 9, del
[1] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. 31 dicembre 1996, n. 53.