§ 2.4.14 – L.R. 3 luglio 1996, n. 38.
Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione degli impianti e attrezzature della Scuola nazionale di equitazione.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.4 comuni
Data:03/07/1996
Numero:38


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Piemonte riconosce all'iniziativa, promossa dal Comune di Pinerolo e dalla Federazione italiana degli sports equestri, di realizzazione della Scuola nazionale di equitazione la [...]


§ 2.4.14 – L.R. 3 luglio 1996, n. 38. [1]

Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione degli impianti e attrezzature della Scuola nazionale di equitazione.

(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 – S.O. n. 1).

 

Art. 1.

     1. La Regione Piemonte riconosce all'iniziativa, promossa dal Comune di Pinerolo e dalla Federazione italiana degli sports equestri, di realizzazione della Scuola nazionale di equitazione la funzione di centro d'eccellenza per la formazione professionale degli addetti alle arti e mestieri per la cura e valorizzazione della razza equina.

     2. La Regione eroga al Comune di Pinerolo un contributo straordinario di L. 500 milioni da destinare all'acquisto delle superfici ed edifici occorrenti alla realizzazione del Centro e dei relativi impianti.

     3. Per l'attuazione di quanto previsto al comma 2, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere specifico provvedimento erogativo del contributo, con la fissazione delle modalità e condizioni dell'intervento regionale.

     4. All'onere finanziario conseguente, si provvederà mediante riduzione di L. 500 milioni del capitolo 23600 del bilancio 1996 e istituzione, nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1996, del seguente capitolo: «Contributo straordinario al Comune di Pinerolo per la realizzazione del Centro di formazione professionale della Scuola nazionale di equitazione di Pinerolo», con lo stanziamento di L. 500 milioni in termini di competenza e di cassa.

     5. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 giugno 2008, n. 15.