Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 07/02/2003 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive [...] |
Art. 2. 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte |
§ 2.1.59 - L.R. 7 febbraio 2003, n. 1.
Integrazioni alla legge regionale 1 dicembre 1998, n. 39 (Norme sull’organizzazione degli Uffici di Comunicazione e sull’ordinamento del personale assegnato) e successive modificazioni.
(B.U. 13 febbraio 2003, n. 7).
1. Dopo il comma 4 dell’articolo 1 della
“4 bis. Il comma 4 si applica anche ai dipendenti regionali ai quali è conferito l’incarico di cui all’articolo 7 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.