Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.1 personale |
Data: | 03/07/1996 |
Numero: | 34 |
Sommario |
Art. 1. (Qualifica dirigenziale unica). |
Art. 2. (Ruolo unico della dirigenza). |
Art. 3. (Abrogazione di norme). |
Art. 4. (Norma finanziaria). |
Art. 5. (Urgenza). |
§ 2.1.52 - Legge regionale 3 luglio 1996, n. 34.
Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.
(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 suppl.).
Art. 1. (Qualifica dirigenziale unica).
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del
2. I dirigenti regionali inquadrati nella ex seconda qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale è pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione giuridica ed economica acquisita, fino alla data di conclusione dell'eventuale procedura di rifacimento del concorso e comunque non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza definitiva [1].
Art. 2. (Ruolo unico della dirigenza).
1. Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale unica è inserito in un ruolo unico regionale della dirigenza.
2. La Giunta regionale individua le strutture organizzative, di cui alla
Art. 3. (Abrogazione di norme).
1. Sono abrogati gli articoli 12, 13, 18, 22, 26 e 27 della
Art. 4. (Norma finanziaria).
1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di cui ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996.
Art. 5. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 29/1996.