§ 2.1.52 - Legge regionale 3 luglio 1996, n. 34.
Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:03/07/1996
Numero:34


Sommario
Art. 1.  (Qualifica dirigenziale unica).
Art. 2.  (Ruolo unico della dirigenza).
Art. 3.  (Abrogazione di norme).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Urgenza).


§ 2.1.52 - Legge regionale 3 luglio 1996, n. 34.

Istituzione della qualifica dirigenziale unica, in applicazione dell'articolo 15 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

(B.U. 10 luglio 1996, n. 28 suppl.).

 

Art. 1. (Qualifica dirigenziale unica).

     1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 25 comma 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è istituita la qualifica dirigenziale unica, in applicazione delle norme di cui all'articolo 15 del medesimo decreto.

     2. I dirigenti regionali inquadrati nella ex seconda qualifica dirigenziale a seguito di procedura concorsuale avverso la quale è pendente ricorso giurisdizionale, restano confermati nella posizione giuridica ed economica acquisita, fino alla data di conclusione dell'eventuale procedura di rifacimento del concorso e comunque non oltre quattro mesi dal deposito della sentenza definitiva [1].

 

     Art. 2. (Ruolo unico della dirigenza).

     1. Il personale appartenente alla qualifica dirigenziale unica è inserito in un ruolo unico regionale della dirigenza.

     2. La Giunta regionale individua le strutture organizzative, di cui alla legge regionale 8 settembre 1986, n. 42 «Norme sull'organizzazione degli uffici della Regione Piemonte» e successive modifiche e integrazioni, per la cui direzione è necessario il possesso di specifici diplomi di laurea e di eventuale abilitazione professionale o iscrizione ad albi professionali.

 

     Art. 3. (Abrogazione di norme).

     1. Sono abrogati gli articoli 12, 13, 18, 22, 26 e 27 della l.r. 42/1986 [2] nelle parti in cui per l'affidamento degli incarichi dirigenziali si fa riferimento alla seconda o prima qualifica dirigenziale e tutte le altre disposizioni in materia che contrastano con il principio della qualifica dirigenziale unica.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi rispetto agli stanziamenti di cui ai pertinenti capitoli di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1996.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 45 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.

 

 


[1] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 11 aprile 1997, n. 18.

[2] Come da errata corrige pubblicata nel B.U. n. 29/1996.