§ 2.1.15 – L.R. 13 maggio 1980, n. 40.
Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 personale
Data:13/05/1980
Numero:40


Sommario
Art. 1.      Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale inquadrato nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 74 del 79 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità di servizio [...]
Art. 2.      Le disposizioni dei precedenti articoli si intendono estese ai concorsi pubblici in corso di predisposizione da parte dell'Amministrazione Regionale nei quali il termine di presentazione delle [...]
Art. 3.      La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


§ 2.1.15 – L.R. 13 maggio 1980, n. 40. [1]

Norme per la partecipazione a concorsi pubblici di dipendenti regionali.

(B.U. 21 maggio 1980, n. 21).

 

Art. 1.

     Per l'ammissione a concorsi pubblici del personale inquadrato nel ruolo regionale, ai sensi dell'art. 53 della L.R. 74 del 79 e successive modificazioni ed integrazioni, l'anzianità di servizio maturata nel livello regionale si somma a quella maturata nel livello posseduto nell'Ente di provenienza, se corrispondente al livello di inquadramento, in base alla tabella C di cui all'art. 53 sopracitato.

 

     Art. 2.

     Le disposizioni dei precedenti articoli si intendono estese ai concorsi pubblici in corso di predisposizione da parte dell'Amministrazione Regionale nei quali il termine di presentazione delle domande di partecipazione scade in date successive all'entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     La presente legge viene dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 45 dello Statuto, ed entra in vigore in giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Legge abrogata dall’art. 2 della L.R. 1 agosto 2005, n. 13.