§ 1.5.4 - L.R. 5 marzo 2002, n. 9.
Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II “Commissione consultiva per i [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Piemonte
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.5 iniziativa popolare
Data:05/03/2002
Numero:9


Sommario
Art. 1.  (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55).
Art. 2.  (Norma finanziaria).


§ 1.5.4 - L.R. 5 marzo 2002, n. 9.

Compensi spettanti ai componenti della Commissione di cui alla legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 - Titolo II “Commissione consultiva per i procedimenti di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum.”.

(B.U. 14 marzo 2002, n. 11).

 

Art. 1. (Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55).

     1. L’articolo 11 della legge regionale 20 dicembre 1990, n. 55 (Modificazioni della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 4, in materia di iniziativa legislativa popolare e degli enti locali e di referendum), sostituito dall’articolo 1 della legge regionale 23 aprile 1992, n. 25 e dalla legge regionale 9 giugno 1997, n. 32, è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri derivanti dall’applicazione della presente legge, stimati per l’anno 2002 in 5 mila euro, si fa fronte con lo stanziamento della U.P.B. 0900 “Spese del Consiglio regionale”, istituito ai sensi dell’articolo 42, comma 4, della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte).