| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Piemonte | 
| Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari | 
| Capitolo: | 1.4 difensore civico | 
| Data: | 04/02/2008 | 
| Numero: | 4 | 
| Sommario | 
| Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50) | 
| Art. 2. (Disposizioni finali) | 
§ 1.4.5 - L.R. 4 febbraio 2008, n. 4. [1]
Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 9 dicembre 1981, n. 50 (Istituzione dell’ufficio del Difensore civico).
(B.U. 7 febbraio 2008, n. 6)
Art. 1. (Modifiche all’articolo 20 della 
1. L’articolo 20 della 
"Art. 20. (Indennità, rimborsi spese e di trasferta)
1. Al Difensore civico è corrisposta un’indennità pari alla metà dell’indennità corrisposta ai Consiglieri regionali.
2. Al Difensore civico sono corrisposti gli stessi rimborsi spesa e trattamento di missione spettanti ai Consiglieri regionali.".
Art. 2. (Disposizioni finali)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano con riferimento all’entità dell’indennità corrisposta ai Consiglieri regionali alla data di entrata in vigore della presente legge.
[1] Abrogata dall'art. 20 della