Settore: | Codici regionali |
Regione: | Piemonte |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.3 consiglieri regionali |
Data: | 12/06/1978 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 5. (Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione). |
Art. 18. (Ammontare dell'assegno di reversibilità). |
§ 1.3.3 – L.R. 12 giugno 1978, n. 32.
Norme sul fondo di previdenza e di solidarietà dei consiglieri regionali del Piemonte. [1]
(B.U. 13 giugno 1978, n. 24 suppl).
Artt. 1. - 4. (Omissis)
Art. 5. (Diritto all'assegno vitalizio. Requisiti di età e periodo di contribuzione).
(Omissis).
Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinquennio, l'età richiesta per il conseguimento del diritto all'assegno vitalizio è diminuita di un anno con il limite dell'età di 55 anni.
Artt. 6. - 17. (Omissis)
Art. 18. (Ammontare dell'assegno di reversibilità).
L'ammontare dell'assegno di reversibilità al coniuge, ai figli o agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:
a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60%;
b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60%, con aumento progressivo nella misura del 15% per ogni figlio, fino alla decorrenza massima del cento per cento;
c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60%; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15% per ogni unità successiva fino ad un massimo del cento per cento ed è ripartito fra di essi in parti uguali;
d) negli altri casi: 50%.
[1] La legge è stata abrogata dalla