| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 5. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 5.5 provvedimenti di rifinanziamento | 
| Data: | 12/04/1995 | 
| Numero: | 12 | 
| Sommario | 
| Art. 1. | 
| Art. 2. | 
| Art. 3. Per l'anno 1995 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge. | 
| Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...] | 
§ 5.5.15 - Legge Regionale 12 aprile 1995, n. 12. [1]
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori d'intervento. [2]
(B.U. n. 8 del 15 aprile 1995).
1) Per l'anno 1995 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A1" nella misura a fianco di ciascuno intervento settoriale indicato, ancorché esaurito per quanto concerne la loro validità finanziaria.
1) Per l'anno 1995 è autorizzato il finanziamento nel bilancio della Regione, dei capitoli di spesa di cui all'allegato "B" in quanto concernenti interventi finalizzati e finanziati dallo Stato;
2) Per l'anno 1995 gli stanziamenti dei capitoli di spesa di cui all'allegato "B1" sono da ritenersi mere poste contabili e fino alla emanazione di apposite normative regionali, sugli stessi è vietata l'assunzione di impegni di spesa.
Per l'anno 1995 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge.
La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.
Annotazione alla legge regionale n. 12/95.
     L'articolo 2 e l'allegato "B" non riportati nella 
ALLEGATO "A" (Omissis) [5]
ALLEGATO "B" (Omissis) [6]
ALLEGATO "C" (Omissis)
[1] Abrogata dall'art. 7 della 
[2] L'articolo 2 e l'allegato "B" non riportati nel B.U. n. 8 del 15 aprile 1995 che pubblica la 
[3] Articolo così definito dall'art. 2 della 
[4] Articolo così definito dall'art. 1 della 
[5] L'allegato "A1" sostituisce per effetto dell'art. 2 della 
[6] L'allegato "B" è integrato dall'art. 1 della