§ 5.5.13 - Legge Regionale 23 giugno 1993, n. 15.
Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.5 provvedimenti di rifinanziamento
Data:23/06/1993
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Per l'anno 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto [...]
Art. 2.      Per l'anno 1993 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione [...]
Art. 3.      Per l'anno 1993 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge (in allegato).
Art. 4.      L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui [...]
Art. 5.      La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel [...]


§ 5.5.13 - Legge Regionale 23 giugno 1993, n. 15. [1]

Provvedimenti di rifinanziamento e modifiche di leggi regionali relative a diversi settori di intervento.

(B.U. 24 giugno 1993, n. 14 E.S.).

 

Art. 1.

     Per l'anno 1993 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all'allegato "A" nella misura a fianco di ciascun intervento settoriale indicato, ancorché esaurite per quanto concerne la loro validità finanziaria.

 

     Art. 2.

     Per l'anno 1993 è autorizzato il finanziamento, nel bilancio della Regione, dei provvedimenti legislativi dello Stato di cui all'allegato "B" concernenti interventi per i quali l'Amministrazione regionale non ha provveduto a dotarsi di autonomi provvedimenti ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.

 

     Art. 3.

     Per l'anno 1993 sono autorizzati i nuovi limiti d'impegno nella misura indicata nell'allegato "C" della presente legge (in allegato).

 

     Art. 4.

     L'erogazione delle somme indicate ai capitoli dello stato di previsione della spesa riportati nella colonna "A" della tabella I potrà avvenire entro i limiti dell'accertamento e riscossione sui corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata riportati nella colonna "B" della stessa tabella.

 

TABELLA 1

Colonna "A"                      Colonna "B"

Stato previsione della SPESA     Stato previsione della ENTRATA

10600

27109

27701

28700

28720

28800

29150

29350

40300

40910

41500

41610

41800

41851

41925

42700

42900

43006

43011

43031

43070

43805

43810

43914

43970

44212

44275

 

44280

44410

44451

44620

44640

44647

44700

47560

47921

47935

47945

48010

48110

48200

48461                            1800

28500

29340

29350                            1807

43915                            1806

 

 

     Art. 5.

     La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

     E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.

 

(Si omettono gli allegati).

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 7 della L.R. 10 maggio 2010, n. 13.