Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.6 credito edilizio e fondiario |
Data: | 27/10/1988 |
Numero: | 458 |
Sommario |
Art.1 1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati [...] |
Art.2. |
Art. 3. |
Art.4 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 30.6.41 – L. 27 ottobre 1988, n. 458.
Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio.
(G.U. 2 novembre 1988, n. 257).
1. La Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni mutui, per un importo complessivo di lire 900 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, destinati al finanziamento dei maggiori oneri di esproprio, maturati alla data del 31 dicembre 1987, per l'acquisizione di aree destinate ad interventi di pubblica utilità. I benefici di cui al presente comma sono ripartiti proporzionalmente fra i comuni richiedenti in relazione alla disponibilità delle risorse. Le domande devono essere presentate entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico dello Stato.
1 bis. I maggiori oneri ammissibili a mutuo , ai sensi del comma 1 , sono quelli conseguenti a provvedimenti adottati in conformità alla disciplina urbanistica.Tali maggiori oneri debbono derivare:
a) da stime definitive , e non impugnate, della Commissione provinciale delle espropriazioni ;
b) da transazioni giudiziali o extra giudiziali intervenute tra l' ente locale e i soggetti espropriati;
c) da sentenze passate in giudicato o esecutive , con le quali vengono stabilite le indennità, i risarcimenti, o ogni altra somma dovuta agli espropriati e maturata al 31 dicembre 1987 per interessi, rivalutazione monetaria , risarcimento danni o altro;
d) da indennità stabilite da consulenti tecnici d' ufficio prima del 31 dicembre 1987 ed accettate dall'ente espropriante e dai soggetti espropriati anche successivamente;
e) da accordi o transazioni intervenute prima del 31 dicembre 1987;
f) da conguagli dovuti in applicazione della
1 ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si intendono estese alle amministrazioni provinciali [2].
1 quater. Per i maggiori oneri maturati a tutto il 31 dicembre 1989 sono applicabili le disposizioni di cui al comma 8 dell' articolo 24 del
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 100 miliardi per l'anno 1989 e lire 200 miliardi per l'anno 1990, si provvede utilizzando le proiezioni per gli stessi anni 1989 e 1990 dell'accantonamento "Concorso dello Stato nella spesa degli enti locali in relazione ai pregressi maggiori oneri delle indennità di esproprio" iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. [6].
2. Oltre al risarcimento del danno spettano le somme dovute a causa della svalutazione monetaria e le ulteriori somme di cui all'art. 1224, secondo comma, del Codice civile, a decorrere dal giorno dell'occupazione illegittima.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
[1] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[2] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[3] Comma aggiunto dall'art. 12 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 161 del
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 27 dicembre 1991, n. 486 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del presente articolo nella parte in cui non prevede che al proprietario del terreno utilizzato per finalità di edilizia residenziale pubblica senza che sia stato emesso alcun provvedimento di esproprio possa applicarsi la disciplina da detta norma prevista per l'ipotesi in cui - nella medesima situazione - il provvedimento espropriativo sia stato dichiarato illegittimo.
[6] Comma abrogato dall'art. 58 del