§ 30.6.29 – D.P.R. 5 novembre 1964, n. 1614.
Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative al fondo di rotazione per la concessione di mutui individuali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:30. Credito
Capitolo:30.6 credito edilizio e fondiario
Data:05/11/1964
Numero:1614


Sommario
Art. 1.      I lavoratori in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 56 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della [...]
Art. 2.      I prestiti per la costruzione o per l'acquisto dell'alloggio sono commisurati all'85% del valore dell'alloggio stesso
Art. 3.      Le graduatorie per l'assegnazione dei prestiti per il risanamento ed il miglioramento degli alloggi di proprietà dei prenotatari sono formate, per quanto riguarda il [...]
Art. 4.      La Commissione provinciale, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, rende nota la [...]
Art. 5.      Il lavoratore, o il gruppo di lavoratori costituiti o non in cooperativa, utilmente compresi nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato alla costruzione [...]
Art. 6.      Nel caso previsto dalla lettera e) del punto 2) dell'articolo precedente, la cooperativa può essere formata soltanto dai lavoratori che risultino utilmente compresi [...]
Art. 7.      Il lavoratore utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato all'acquisto dell'alloggio deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla [...]
Art. 8.      Il lavoratore, utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione di un mutuo destinato a migliorare o risanare l'alloggio di sua proprietà, deve provvedere, nel [...]
Art. 9.      Qualora l'assegnatario del prestito, prima della scadenza dei termini previsti agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, abbia fatto pervenire all'Istituto autonomo [...]
Art. 10.      Gli Istituti autonomi per le case popolari, in base alla documentazione presentata dagli assegnatari dei mutui, procedono all'esame di loro competenza della [...]
Art. 11.      Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, sulla scorta della documentazione presentata [...]
Art. 12.      Espletate con esito positivo le istruttorie, di cui ai precedenti articoli, la Gestione case per lavoratori, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, [...]
Art. 13.      I prestiti sono garantiti da ipoteca di primo grado da iscriversi a favore degli istituti di credito o degli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la [...]
Art. 14.      Il periodo di ammortamento dei prestiti ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di perfezionamento del contratto definitivo, o di [...]
Art. 15.      Nel caso in cui gli assegnatari si siano costituiti in cooperativa, l'istituto di credito o l'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case [...]
Art. 16.      Nel caso di prestito concesso per migliorare o risanare l'alloggio di proprietà del mutuatario, l'erogazione della somma mutuata, che nel complesso non potrà superare il [...]
Art. 17.      Le spese per la stipulazione del contratto di mutuo ed i conseguenti adempimenti di trascrizione e iscrizione ipotecaria sono a carico del mutuatario e dallo stesso [...]
Art. 18.      Le anticipazioni agli istituti di credito o agli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari delle somme destinate alla [...]
Art. 19.      Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari hanno facoltà di sospendere i versamenti [...]
Art. 20.      In caso di esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole della procedura esecutiva, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la [...]
Art. 21.      Il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comitato centrale
Art. 22.      Gli alloggi acquistati o costruiti col ricavato dei mutui concessi in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, non possono essere alienati prima che siano trascorsi [...]


§ 30.6.29 – D.P.R. 5 novembre 1964, n. 1614.

Norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, relative al fondo di rotazione per la concessione di mutui individuali.

(G.U. 25 febbraio 1965, n. 49).

 

     Art. 1.

     I lavoratori in possesso dei requisiti prescritti dall'art. 56 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, che intendano costruire od acquistare un alloggio ad uso di abitazione oppure provvedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio di loro proprietà mediante la concessione di un prestito a norma degli articoli 16,17 e 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, devono presentare domanda di prenotazione del prestito nei termini e con l'osservanza delle prescrizioni previste dagli appositi bandi, di cui all'art. 54 del decreto presidenziale sopra richiamato.

     Nei predetti bandi debbono essere indicati gli istituti di credito designati con decreto del Ministro per il tesoro ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 16 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, nonchè gli altri enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari. Nella domanda di prenotazione il lavoratore deve indicare l'istituto di credito o l'ente prescelto.

 

          Art. 2.

     I prestiti per la costruzione o per l'acquisto dell'alloggio sono commisurati all'85% del valore dell'alloggio stesso.

     Per determinare il valore dell'alloggio da costruire, il valore dell'area va sommato al costo della costruzione.

     All'area è attribuito, ai fini della concessione del prestito, il valore convenzionale pari al quindici per cento della spesa occorrente per la costruzione dell'alloggio.

     L'alloggio da costruire o da acquistare deve rispondere alle caratteristiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di edilizia popolare ed economica, ed il suo valore non può superare il limite derivante dal costo massimo ammissibile a vano fissato dal Comitato centrale per i singoli comprensori ai sensi del penultimo comma dell'art. 14 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

 

          Art. 3.

     Le graduatorie per l'assegnazione dei prestiti per il risanamento ed il miglioramento degli alloggi di proprietà dei prenotatari sono formate, per quanto riguarda il bisogno di alloggio, tenendo conto dei punti g) ed h) della lettera B) dell'art. 70 delle norme di attuazione della legge 14 febbraio 1963, n. 60, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

 

          Art. 4.

     La Commissione provinciale, nei termini e con le modalità prescritte dall'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, rende nota la graduatoria definitiva.

     L'Ufficio del lavoro competente provvede contemporaneamente, mediante invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicarne l'esito ai singoli lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria e ad inviare all'istituto di credito o all'ente prescelto fra quelli di cui all'art. 1, l'elenco degli assegnatari che abbiano richiesto di stipulare con lo stesso il contratto di mutuo.

     L'Ufficio del lavoro rende noto altresì all'Istituto autonomo per le case popolari competente la scelta dell'istituto di credito o dell'ente fatta dal lavoratore utilmente compreso nella graduatoria.

 

          Art. 5.

     Il lavoratore, o il gruppo di lavoratori costituiti o non in cooperativa, utilmente compresi nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato alla costruzione dell'alloggio devono provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'articolo precedente, ai seguenti adempimenti:

     1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

     a) la planimetria dell'area nel rapporto 1:500, prescelta per la costruzione;

     b) il progetto della costruzione stessa con il relativo capitolato insieme con la licenza comunale edilizia;

     c) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100 per la costruzione del quale è stato chiesto il mutuo;

     d) la dichiarazione dello stesso assegnatario del mutuo circa il valore presunto dell'alloggio da costruire ai fini del calcolo del prestito;

     2) far pervenire all'istituto di credito prescelto tra quelli designati dal Ministero del tesoro o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

     a) la planimetria dell'area, nel rapporto 1:500 prescelta per la costruzione;

     b) l'estratto di mappa rilasciato dal competente ufficio catastale, completo con le coerenze dei mappali limitrofi;

     c) il tipo di frazionamento catastale, ove necessario;

     d) il certificato di attualità catastale;

     e) copia autentica notarile dell'atto costitutivo e dello statuto della cooperativa, nel caso in cui gli assegnatari dei prestiti intendano realizzare la costruzione attraverso la costituzione di cooperativa.

 

          Art. 6.

     Nel caso previsto dalla lettera e) del punto 2) dell'articolo precedente, la cooperativa può essere formata soltanto dai lavoratori che risultino utilmente compresi nella graduatoria. Il socio decaduto o rinunziatario può essere sostituito soltanto con altro lavoratore che risulti assegnatario di mutuo.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dell'art. 77 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, sono, in ogni caso, fatti salvi i diritti derivanti dalla posizione in graduatoria degli altri aspiranti al mutuo.

 

          Art. 7.

     Il lavoratore utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione del mutuo destinato all'acquisto dell'alloggio deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, ai seguenti adempimenti:

     1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

     a) la planimetria dell'alloggio da acquistare, nel rapporto 1:100;

     b) la descrizione dell'alloggio, con particolare riferimento alle caratteristiche di cui all'art. 2 del presente decreto, con l'indicazione della relativa ubicazione;

     c) la dichiarazione dell'assegnatario del mutuo sul valore dell'alloggio;

     2) far pervenire all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

     a) la planimetria dell'alloggio, nel rapporto 1:100;

     b) il certificato di attualità catastale.

 

          Art. 8.

     Il lavoratore, utilmente compreso nella graduatoria per l'assegnazione di un mutuo destinato a migliorare o risanare l'alloggio di sua proprietà, deve provvedere, nel termine di 120 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al secondo comma dell'art. 4, ai seguenti adempimenti:

     1) far pervenire al competente Istituto autonomo per le case popolari:

     a) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100;

     b) la descrizione analitica dei difetti dell'alloggio in relazione alla funzionalità ed igienicità dello stesso, nonchè dei lavori da eseguire;

     c) una perizia analitica dei lavori, redatta da un tecnico iscritto ad un albo professionale;

     2) far pervenire all'istituto di credito prescelto o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari:

     a) il titolo di proprietà dell'alloggio;

     b) la planimetria dell'alloggio nel rapporto 1:100, nel caso in cui non sia allegata al titolo di proprietà;

     c) il certificato di attualità catastale rilasciato dal competente Ufficio.

 

          Art. 9.

     Qualora l'assegnatario del prestito, prima della scadenza dei termini previsti agli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto, abbia fatto pervenire all'Istituto autonomo per le case popolari e, per conoscenza, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, a mezzo di lettera raccomandata, una comunicazione che giustifichi il ritardo nella presentazione di tutta o parte della documentazione prescritta dagli articoli sopra richiamati, l'Istituto autonomo per le case popolari, vagliati i motivi, fissa un ulteriore termine improrogabile per la presentazione o il completamento della documentazione stessa, dandone comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato.

     Trascorsi inutilmente i termini previsti dagli articoli 5, 7 e 8 del presente decreto senza che sia stata avanzata richiesta di proroga ovvero l'ulteriore termine fissato ai sensi del precedente comma, l'assegnatario inadempiente decade dal diritto all'assegnazione del prestito.

     L'Istituto autonomo per le case popolari rende noto alla Gestione case per lavoratori l'avvenuta decadenza dell'assegnatario dalla concessione del mutuo.

 

          Art. 10.

     Gli Istituti autonomi per le case popolari, in base alla documentazione presentata dagli assegnatari dei mutui, procedono all'esame di loro competenza della documentazione stessa in attuazione delle prescrizioni contenute nell'art. 18 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, e nel decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

     L'esito di tale esame con l'indicazione, in caso positivo, del valore attribuito all'alloggio dall'Istituto stesso, è comunicato all'istituto di credito prescelto dal lavoratore o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari agli effetti di quanto disposto dal successivo art. 12.

     Analoga valutazione delle opere da effettuare e conseguente comunicazione all'istituto di credito o all'ente sopraindicato per gli effetti di cui all'art. 12 dovranno essere fatte dall'Istituto autonomo per le case popolari nel caso che il mutuatario intenda procedere al miglioramento o al risanamento dell'alloggio.

 

          Art. 11.

     Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, sulla scorta della documentazione presentata dagli interessati e dagli Istituti autonomi per le case popolari e dell'eventuale certificato storico trentennale, ove occorra, procedono agli accertamenti necessari per la costituzione della garanzia ipotecaria. Dell'esito delle istruttorie gli istituti di credito o gli enti predetti danno comunicazione alla Gestione case per lavoratori.

 

          Art. 12.

     Espletate con esito positivo le istruttorie, di cui ai precedenti articoli, la Gestione case per lavoratori, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, autorizza la concessione del mutuo fissandone l'ammontare e ne dà comunicazione all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari, per provvedere alla stipulazione del relativo contratto e alle conseguenti formalità.

     L'istituto di credito o l'ente predetto risponde nei confronti della Gestione case per lavoratori della regolarità della istruttoria legale e degli atti stipulati.

 

          Art. 13.

     I prestiti sono garantiti da ipoteca di primo grado da iscriversi a favore degli istituti di credito o degli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari.

     In caso di mutuo concesso per acquisto o miglioramento dell'alloggio, l'ipoteca viene iscritta sull'alloggio medesimo, e nel caso di mutuo per la costruzione, la iscrizione dell'ipoteca viene eseguita sull'area estendendosi alla costruzione, a norma dell'art. 2811 del Codice civile.

     L'Istituto di credito o l'ente predetto cura inoltre che sia trascritto il divieto di alienazione di cui all'art. 22 del presente decreto.

 

          Art. 14.

     Il periodo di ammortamento dei prestiti ha inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio immediatamente successivo alla data di perfezionamento del contratto definitivo, o di consegna di somma a saldo.

     L'ammortamento dei prestiti avviene in anni venti mediante la corresponsione, da parte del mutuatario, di rate semestrali costanti posticipate corrispondenti alla quota annua di ammortamento del 6,50% del capitale mutuato.

     Nel caso di prestito concesso per la costruzione di alloggio, ovvero per il miglioramento ed il risanamento dell'alloggio, è posto a carico del mutuatario il pagamento degli interessi semplici nella misura dell'1,50% sulle somme erogate sia in conto sia a saldo del mutuo dalle date di erogazione alla data di inizio dell'ammortamento.

     Detti interessi sono corrisposti dal mutuatario posticipatamente alle date di ogni erogazione successiva alla prima; non è consentita la capitalizzazione di detti interessi al fine di imputare le somme relative in conto mutuo.

     L'erogazione della somma concessa a prestito viene effettuata dall'istituto di credito o dall'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari col sistema dei versamenti rateali, durante il corso dei lavori, in base a stati di avanzamento debitamente controllati entro 15 giorni dalla data di presentazione all'istituto di credito o all'ente predetto di detti stati di avanzamento.

 

          Art. 15.

     Nel caso in cui gli assegnatari si siano costituiti in cooperativa, l'istituto di credito o l'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari provvede alla stipulazione di contratti provvisori di mutuo individuale; detti mutui sono garantiti dalla quota pro indiviso dell'area di pertinenza del singolo mutuatario.

     Ultimata la costruzione ed erogato il saldo del mutuo, i mutuatari devono provvedere alla divisione della proprietà ed alla attribuzione delle quote dell'immobile costruito.

     Compiute tali operazioni, si procede alla stipula del contratto definitivo di mutuo individuale e all'iscrizione dell'ipoteca sull'alloggio cui il mutuo stesso si riferisce.

 

          Art. 16.

     Nel caso di prestito concesso per migliorare o risanare l'alloggio di proprietà del mutuatario, l'erogazione della somma mutuata, che nel complesso non potrà superare il 25% del valore dell'alloggio, dovrà avvenire in due rate, di cui la prima all'inizio dei lavori e la seconda al completamento degli stessi, attestati nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471.

 

          Art. 17.

     Le spese per la stipulazione del contratto di mutuo ed i conseguenti adempimenti di trascrizione e iscrizione ipotecaria sono a carico del mutuatario e dallo stesso versate all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari al momento del perfezionamento del contratto di mutuo, ovvero, in difetto, allorchè si verifichi decadenza.

 

          Art. 18.

     Le anticipazioni agli istituti di credito o agli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari delle somme destinate alla concessione dei mutui sono eseguite dalla Gestione case per lavoratori mediante apertura di credito in conto corrente alla medesima intestato e per la stessa fruttifero di interesse, nella misura che sarà stabilita dall'apposita convenzione prevista al secondo capoverso dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60.

     I fondi di cui sopra sono messi a disposizione dell'istituto di credito o dell'ente predetto immediatamente dopo che, a seguito della pubblicazione della graduatoria definitiva, sarà possibile conoscere il totale dell'ammontare dei prestiti di competenza di ciascun istituto o ente in dipendenza della scelta fatta dai lavoratori richiedenti il prestito.

 

          Art. 19.

     Gli istituti di credito o gli enti autorizzati per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari hanno facoltà di sospendere i versamenti dovuti sempre che si siano verificate le circostanze e le condizioni indicate al sesto comma dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, subordinatamente alla presentazione della copia dell'atto di pignoramento immobiliare a carico del mutuatario moroso.

     Gli istituti di credito o gli enti predetti dovranno rendere tempestivamente nota alla Gestione case per lavoratori ogni fase della procedura esecutiva con particolare riguardo alla comunicazione delle condizioni di vendita dell'immobile.

     Nel caso in cui il mutuatario durante il corso del giudizio di esecuzione abbia soddisfatto il suo debito, l'istituto di credito o l'ente predetto dovrà riprendere i versamenti interrotti ponendo a carico del debitore gli interessi di mora e le spese sostenute per il procedimento immobiliare.

     L'istituto di credito o l'ente predetto sarà altresì tenuto a riprendere i versamenti alla Gestione case per lavoratori delle quote di ammortamento alla stessa dovute, nel casa in cui l'Istituto medesimo abbia lasciato trascorrere il termine di efficacia del precetto stabilito dall'art. 481 del Codice di procedura civile senza aver dato inizio alla esecuzione immobiliare.

 

          Art. 20.

     In caso di esito sfavorevole o parzialmente sfavorevole della procedura esecutiva, all'istituto di credito o all'ente autorizzato per legge a stipulare mutui per la costruzione di case economiche e popolari spetta il rimborso dell'ammontare delle quote semestrali di cui al terzo comma dell'art. 17 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, con i relativi interessi moratori, oltre all'importo dei diritti e delle spese all'istituto o all'ente medesimo dovuti od all'importo delle spese di giudizio.

     L'istituto di credito o l'ente predetto sarà liberato da ogni suo obbligo verso la Gestione case per lavoratori, nell'ipotesi prevista dall'ultimo comma del citato art. 17, anche se il fondo autonomo di garanzia - previsto dal quinto comma dello stesso articolo - non presenti sufficienti disponibilità.

 

          Art. 21.

     Il mutuatario ha facoltà di estinguere anticipatamente il mutuo, secondo le condizioni e le modalità stabilite dal Comitato centrale.

 

          Art. 22.

     Gli alloggi acquistati o costruiti col ricavato dei mutui concessi in virtù della legge 14 febbraio 1963, n. 60, non possono essere alienati prima che siano trascorsi dieci anni dalla data dell'atto di acquisto nel caso di alloggi acquistati, ovvero dalla data del completamento dei lavori attestato nei modi previsti dall'art. 44 del decreto del Presidente della Repubblica 11 ottobre 1963, n. 1471, se si tratta di alloggi costruiti.

     I contratti di alienazione conclusi in violazione di tale divieto sono nulli.