Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.5 credito all'esportazione |
Data: | 27/07/1978 |
Numero: | 393 |
Sommario |
Art. 1. Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della [...] |
Art. 2. L'articolo 19, secondo comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dal seguente |
Art. 3. L'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227, è sostituito dalla seguente |
Art. 4. All'ultimo comma dell'art. 32 della legge 24 marzo 1977, n. 227, è aggiunto il seguente comma |
§ 30.5.h - Legge 27 luglio 1978, n. 393.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 224, recante conferimento di fondi al Mediocredito centrale nonchè concessione della garanzia di cambio sui prestiti in Italia della Comunità europea per l'energia atomica; modifiche alla legge 24 maggio 1977, n. 227.
(G.U. 29 luglio 1978, n. 211)
Il
All'art. 1, il primo e il secondo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Il fondo contributi, di cui al primo comma dell'art. 3 della
La somma di cui al precedente comma sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro in ragione di 20 miliardi nell'anno 1978, di 115 miliardi per l'anno 1979, di 178 miliardi per ciascuno degli anni 1980 e 1981, di 109 miliardi per l'anno 1982 e 50 miliardi per ciascuno degli anni 1983 e 1984".
Dopo l'art. 4 è inserito il seguente:
"Art. 4-bis. Al fondo rotativo di cui all'art. 26, secondo comma, della
Le somme di cui al precedente comma saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro".
L'articolo 19, secondo comma, della
"Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo e quelle di cui al successivo art. 24, secondo comma, lettera b), possono essere compiute anche nella fase di approntamento della fornitura a fronte dei titoli di credito rilasciati dall'importatore prima della materiale esportazione, anche se depositati presso banca, nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione. Le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio".
L'articolo 24 della
"In estensione a quanto previsto dall'art. 2 della
Con le stesse modalità e condizioni di cui al precedente comma il Mediocredito centrale potrà altresì corrispondere:
a) un contributo agli interessi agli acquirenti esteri di beni e servizi nazionali nonchè ai committenti esteri di studi, progettazioni e lavori da eseguirsi da imprese nazionali, in relazione alle operazioni assicurate ai sensi del primo comma dell'art. 16 della presente legge;
b) un contributo agli interessi in favore degli istituti e delle aziende di credito di cui al regio
c) un contributo agli interessi in favore di istituti e banche esteri che finanzino direttamente contratti di esportazioni di beni e servizi prodotti da imprese nazionali".
All'ultimo comma dell'art. 32 della
"Alle operazioni di provvista all'estero destinate al finanziamento di esportazioni, assistite dal contributo del Mediocredito centrale, di cui all'art. 23 - con o senza garanzia statale - e all'art. 24 della presente legge, non si applica la disciplina prevista dall'art. 26 del
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.