Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.5 credito all'esportazione |
Data: | 21/04/1969 |
Numero: | 167 |
Sommario |
Art. 1. Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, [...] |
Art. 2. Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall'art. 14 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, da corrispondersi, in un determinato esercizio [...] |
Art. 3. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 400 miliardi di lire per l'anno [...] |
Art. 4. Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, fissato in 500 miliardi di lire per l'anno [...] |
Art. 5. |
Art. 6. Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al decreto-legge 18 [...] |
Art. 7. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di [...] |
§ 30.5.9 – L. 21 aprile 1969, n. 167.
Assegnazione al Mediocredito centrale di somme per la concessione di contributi agli interessi per operazioni di esportazioni di cui alla legge 28 febbraio 1967, n. 131, e norme modificative e integrative della legge 23 dicembre 1966, n. 1142.
(G.U. 6 maggio 1969, n. 115).
Per la corresponsione di contributi sugli interessi, a favore degli istituti ed aziende di credito finanziatori delle operazioni di esportazioni con pagamento differito, previste dalla
lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971;
lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1972.
La somma suddetta è corrisposta al Mediocredito centrale ad integrazione degli utili di esercizio destinati alla corresponsione di contributi sugli interessi e sarà tenuta dall'Istituto, fino all'impiego, in un conto corrente infruttifero presso la tesoreria centrale dello Stato.
Qualora l'ammontare dei contributi sugli interessi previsti dall'art. 14 della
Per tali anticipazioni, saranno corrisposti al Mediocredito centrale gli interessi nella misura da stabilirsi nelle convenzioni richiamate nell'ultimo comma del citato art. 14, nelle quali saranno stabiliti anche i termini e le modalità dei rimborsi delle anticipazioni medesime.
Per il pagamento degli interessi e per il rimborso delle anticipazioni suddette, saranno utilizzati i fondi stanziati con le leggi richiamate nell'art. 14 della
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dell'art. 36 della
Qualora alla fine dell'anno finanziario 1968 l'ammontare delle garanzie assunte a carico dello Stato risultasse inferiore a lire 500 miliardi, la differenza sarà portata in aumento dell'importo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, previsto per l'anno finanziario 1969.
Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato ai sensi dell'art. 36 della
Per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il costo delle obbligazioni di cui all'art. 37 del
Il termine per la presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed alle aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al
L'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1968 sarà fronteggiato a carico del fondo iscritto al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, in deroga alla
L'onere relativo all'anno 1969 sarà fronteggiato mediante riduzione del corrispondente fondo di cui al capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno.
Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
[1] Articolo così sostituito dall'art. 32 del