Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 30. Credito |
Capitolo: | 30.1 credito agrario e peschereccio |
Data: | 04/01/1994 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. 1. L'art. 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente |
Art. 2. 1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e [...] |
§ 30.1.41 – D.L. 4 gennaio 1994, n. 1. [1]
Misure a garanzia del credito agrario.
(G.U. 7 gennaio 1994, n. 4).
1. L'art. 44 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, approvato con
(Omissis).
1. Il presente decreto ha effetto dal 1° gennaio 1994 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge dall'art. 1 della