§ 2.10.21a - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 391 .
Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:2. Agricoltura
Capitolo:2.10 varietà vegetali e specie agrarie
Data:18/04/1994
Numero:391


Sommario
Art. 1.  Oggetto del regolamento
Art. 2.  Presentazione della domanda
Art. 3.  Pubblicità degli atti
Art. 4.  Trasmissione degli atti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e pagamento del compenso
Art. 5.  Presentazione di controdeduzioni
Art. 6.  Termine per la conclusione della fase istruttoria svolta per l'Ufficio italiano brevetti e marchi
Art. 7.  Abrogazioni
Art. 8.  Entrata in vigore del regolamento


§ 2.10.21a - D.P.R. 18 aprile 1994, n. 391 [1] .

Regolamento recante disciplina del procedimento di concessione di brevetto di nuova varietà vegetale.

(G.U. 18 giugno 1994, n. 141, S.O.)

 

     Art. 1. Oggetto del regolamento

     1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di concessione di brevetto per nuove varietà vegetali, limitatamente alla fase dell'istruttoria di competenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

          Art. 2. Presentazione della domanda

     1. La domanda di brevetto per nuova varietà vegetale, corredata della documentazione necessaria, deve essere depositata o inviata, mediante il servizio postale o con altro mezzo idoneo, presso l'Ufficio provinciale industria, commercio ed artigianato di Roma, che la trasmette, dopo aver provveduto alla verbalizzazione, all'Ufficio italiano brevetti e marchi.

 

          Art. 3. Pubblicità degli atti

     1. Entro sessanta giorni dalla data di deposito della domanda di brevetto, l'Ufficio italiano brevetti e marchi dà notizia del deposito mediante avviso affisso per trenta giorni sul proprio albo.

     2. Trascorsi trenta giorni dalla data di deposito della domanda, l'Ufficio italiano brevetti e marchi mette a disposizione del pubblico la documentazione allegata alla stessa.

 

          Art. 4. Trasmissione degli atti al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali e pagamento del compenso

     1. L'Ufficio italiano brevetti e marchi accerta la regolarità formale della domanda e, trascorsi sessanta giorni per la presentazione di osservazioni da parte di terzi, trasmette la domanda, con la documentazione, al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'espletamento degli adempimenti istruttori di competenza di tale Ministero.

     2. L'Ufficio comunica l'avvenuta trasmissione al richiedente mediante raccomandata con avviso di ricevimento e lo invita a versare, entro sessanta giorni, il compenso dovuto ai sensi dell'art. 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974, ed a trasmettere al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la ricevuta comprovante l'avvenuto pagamento.

     3. Trascorsi venti giorni dalla scadenza del termine di cui al comma precedente senza che il richiedente abbia fornito prova dell'avvenuto pagamento del compenso, la domanda si considera abbandonata ad ogni effetto.

 

          Art. 5. Presentazione di controdeduzioni

     1. Nell'atto di comunicazione di cui al secondo comma del precedente articolo, l'Ufficio italiano brevetti e marchi, qualora siano state presentate osservazioni da parte di terzi, ne trasmette copia al richiedente entro dieci giorni, invitandolo a produrre, entro sessanta giorni, eventuali controdeduzioni al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

 

          Art. 6. Termine per la conclusione della fase istruttoria svolta per l'Ufficio italiano brevetti e marchi

     1. Il termine per la conclusione della fase dell'istruttoria che si svolge presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi è di duecentodieci giorni, decorrenti dalla data di presentazione della domanda.

 

          Art. 7. Abrogazioni

     1. Ai sensi dell'art. 2, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati gli articoli 9, 10, 11 del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1975, n. 974.

 

          Art. 8. Entrata in vigore del regolamento

     1. Il presente regolamento entra in vigore centottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


[1]  Abrogato dall'art. 32 del D.Lgs. 3 novembre 1998, n. 455, a decorrere dalla data ivi indicata, e dall’art. 246 del D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.