| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Molise | 
| Materia: | 5. finanza e contabilità | 
| Capitolo: | 5.4 bilanci | 
| Data: | 20/12/1972 | 
| Numero: | 21 | 
| Sommario | 
| Art. 1. La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1973, il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, [...] | 
| Art. 2. La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione. | 
§ 5.4.6 - Legge Regionale 20 dicembre 1972, n. 21. [1]
Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio per l'anno finanziario 1973.
(B.U. n. 2 del 15 gennaio 1973).
La Giunta Regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge e non oltre il 30 aprile 1973, il Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1973, secondo lo stato di previsione e con le disposizioni e modalità previste nel relativo disegno di legge presentato alla Presidenza del Consiglio Regionale l'11 dicembre 1972. [2]
La presente legge sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.
[1] Abrogata dall'art. 7 della 
[2] Articolo così modificato dall'art. 1 della