§ 4.8.9 - L.R. 10 aprile 2007, n. 12.
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: «Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo"».


Settore:Codici regionali
Regione:Molise
Materia:4. sviluppo sociale
Capitolo:4.8 emigrazione
Data:10/04/2007
Numero:12


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 


§ 4.8.9 - L.R. 10 aprile 2007, n. 12. [1]

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: «Interventi della Regione a favore dei "Molisani nel mondo"».

(B.U. 16 aprile 2007, n. 9).

 

Art. 1.

     1. All'articolo 2, comma 3, della legge regionale 2 ottobre 2006, n. 31, recante: "Interventi della Regione a favore dei Molisani nel mondo" sono aggiunti i seguenti periodi: "All'accertamento del grado di invalidità e della dipendenza da infortunio o malattia professionale provvede l'A.S.Re.M. tramite la competente commissione medica. La rilevanza degli eventi socio-politici agli effetti del presente comma è stabilita di volta in volta dal Consiglio regionale con proprio provvedimento".

 

     Art. 2.

     1. All'articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole "con la propria terra d'origine e", la parola "tutela" è sostituita dalla parola "sostiene".

 

     Art. 3.

     1. All'articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole: "Il programma operativo triennale", sono aggiunte le parole ", approvato dal Consiglio regionale,".

     2. All'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006, il comma 3 è abrogato.

     3. All'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

     "3 bis. Possono essere assunti dall'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale singole iniziative che riguardino:

     a) attività sul sistema dell'internazionalizzazione e dei gemellaggi;

     b) attività con le organizzazioni dei molisani nel mondo e con le rappresentanze diplomatiche;

     c) attività internazionali a supporto del ruolo delle assemblee elettive di concerto con le Associazioni delle autonomie locali e degli enti locali.".

     4. All'articolo 4 della legge regionale n. 31/2006, il comma 5 è sostituito dal seguente:

     "5. Nel programma operativo triennale sono definiti tempi, criteri, modalità e condizioni di ammissibilità per gli interventi di cui al Capo II. Sulla base del programma operativo triennale la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, adotta il piano operativo annuale degli interventi, con il quale stabilisce la dotazione finanziaria per l'anno che segue nonché la ripartizione dei contributi alle associazioni e federazioni di cui all'articolo 14.".

 

     Art. 4.

     1. L'articolo 6 della legge regionale n. 31/2006, è sostituito dal seguente:

     "Art. 6. Sostegno e diffusione della cultura di origine.

     1. La Regione, in un quadro di confronto e di relazione tra diverse culture, anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, assume, in particolare all'estero ed essenzialmente in favore delle giovani generazioni, iniziative finalizzate a:

     a) rafforzamento del rapporto con la cultura di origine, anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana, a beneficio dei molisani all'estero e delle persone di origine molisana che intendano mantenere la propria residenza fuori dal Molise;

     b) diffusione della conoscenza del patrimonio storico, culturale, artistico, ambientale, regionale e nazionale;

     c) organizzazione di incontri, convegni e seminari, riferiti alle finalità di cui alle lettere b) e d);

     d) svolgimento di attività di ricerca, di studio e di indagine relative al fenomeno migratorio e, in particolare, all'evoluzione delle comunità molisane all'estero.".

 

     Art. 5.

     1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale n. 31/2006, le parole "figli di molisani nel mondo" sono sostituite dalle parole "di origine molisana residenti all'estero".

 

     Art. 6.

     1. All'articolo 9, comma 2, della legge regionale n. 31/2006, dopo le parole "sono erogati", la parola "annualmente" è sostituita dalla parola "trimestralmente".

 

     Art. 7.

     1. L'articolo 10 della legge regionale n. 31/2006 è sostituito dal seguente:

     "Art. 10. Consiglio dei "Molisani nel mondo".

     1. È istituito il Consiglio dei "Molisani nel mondo" di seguito denominato "Consiglio".

     2. Il Consiglio è composto:

     a) dal Presidente della Giunta regionale, o dall'assessore per i Molisani nel mondo, che lo presiede;

     b) da dodici rappresentanti delle associazioni e delle federazioni maggiormente rappresentative iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 13; a tal fine le associazioni e le federazioni designano ciascuna tre candidati;

     c) da un rappresentante di ciascuna delle province di Campobasso e di Isernia;

     d) da un rappresentante di ciascuna delle Camere di commercio di Campobasso e di Isernia;

     e) da un rappresentante dell'Università degli studi del Molise;

     f) da tre sindaci dei Comuni della regione, designati dal Consiglio regionale, di cui almeno uno per ciascuna Provincia;

     g) da un rappresentante indicato dalle strutture regionali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in campo nazionale;

     h) dal Direttore dell'Agenzia "Molise lavoro";

     i) dal presidente del Consigli dei "Giovani molisani nel mondo";

     l) dal dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo, che partecipa alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto;

     m) dal Direttore del Museo regionale dell'emigrazione "Arturo Giovannitti", senza diritto di voto;

     n) dal Direttore del Centro studi sui molisani nel mondo, senza diritto di voto;

     o) dal presidente del Consiglio regionale o suo delegato;

     p) dal presidente dell'Associazione ASVEMO, senza diritto di voto;

     3. Il presidente del Consiglio dei "Molisani nel mondo" può far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, uno o più esperti nei problemi del settore, nonché funzionari regionali, rappresentanti di amministrazioni e di enti interessati; partecipano, con voto consultivo, i rappresentanti del Consiglio Generale degli italiani all'Estero (C.G.I.E.) di origine molisana.

     4. Il Consiglio è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica per la durata della legislatura regionale ed è rinnovato successivamente all'insediamento del nuovo Consiglio regionale.

     5. Il Consiglio, nella prima riunione, elegge due vicepresidenti di cui uno proveniente dall'estero.

     6. Le funzioni di segretario del Consiglio sono svolte da un funzionario dell'assessorato regionale per i "Molisani nel mondo".

     7. Il Consiglio adotta validamente le proprie deliberazioni:

     a) in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei componenti;

     b) in seconda convocazione, con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti.

     8. Il Consiglio si riunisce di norma due volte all'anno per l'espletamento dei compiti di cui all'articolo 11,

     9. La Giunta regionale provvede alle spese per l'attività del Consiglio, nonché alle spese di viaggio e ospitalità per i componenti. La Giunta regionale provvede altresì alle medesime spese per quanto connesso al funzionamento del Consiglio di cui al comma 11.

     10. Il Consiglio dei "Molisani nel mondo" può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane o estere.

     11. È istituito il Consiglio dei "Giovani molisani nel mondo" composto da quindici membri di età compresa tra i 18 ed i 35 anni, in rappresentanza delle aree geografiche dove la presenza degli emigrati molisani è più rilevante. Il Consiglio elegge al suo interno un Ufficio di presidenza costituito da un Presidente, due Vicepresidenti e da un Segretario. La Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, predispone direttive per l'organizzazione ed il funzionamento dell'organo.".

 

     Art. 8.

     1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale n. 31/2006, in fine, le parole "alle condizioni di vita e di lavoro degli emigrati e delle loro famiglie", sono sostituite dalle parole "alle condizioni di integrazione delle comunità molisane nel mondo;".

 

     Art. 9.

     1. All'articolo 12, comma 1, della legge regionale n. 31/ 2006, dopo le parole "Molisani nel mondo", sono aggiunte le parole "e la Commissione consiliare competente," e la parola "almeno" è sostituita dalle parole "di norma".

 

     Art. 10.

     1. All'articolo 13 della legge regionale n. 31/2006, al comma 1 la parola "riconosce" è integrata dall'espressione "e sostiene" e al comma 3, dopo le parole "proposta dall'assessore", la parola "ai" è sostituita dalle parole "per i".

 

     Art. 11.

     1. All'articolo 15, comma 6, della legge regionale n. 31/2006, è aggiunto il seguente periodo: "Ai lavori della commissione partecipa il dirigente responsabile della struttura regionale competente per i Molisani nel mondo senza diritto di voto.".

     2. All'articolo 15, della legge regionale n. 31/2006 è aggiunto il seguente comma:

     "6 bis. La commissione può riunirsi anche in località al di fuori del territorio molisano, italiane od estere.".

 

     Art. 12.

     1. All'articolo 16, comma 1, della legge regionale n. 31/ 2006, le parole "in via transitoria dall'articolo 19" sono sostituite dalle parole "in via transitoria dall'articolo 17".

 

     Art. 13.

     1. All'articolo 18 della legge regionale n. 31/2006, è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. Agli oneri relativi agli interventi di cui all'articolo 4, comma 3-bis, della presente legge provvede la Giunta regionale riservando annualmente al Consiglio regionale uno stanziamento non inferiore al 40 per cento della dotazione della unità previsionale di base n. 302.".

 

     Art. 14.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Molise.


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 30 giugno 2015, n. 12.